Italian Court corrects a clerical error in a dismissal order regarding procedural costs and interest. The court fixed a transcription mistake where costs were wrongly included in an inadmissible appeal decision. The ruling ensures the original intent of dismissing the appeal without costs is legally accurate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Third Section of the Italian Court of Cassation ordered a correction of a material clerical error in a previous order dismissing an appeal. The appellant, Rossi Riccardo, had been incorrectly listed as liable for procedural costs and a fine in the transcribed decision, despite the appeal being inadmissible due to a lack of interest. The court applied Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure to rectify the discrepancy between the written record and the actual ruling, ensuring the dismissal stands without cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a material error in the transcribed device of a chamber order contradicts the actual decision, the court must correct the record to reflect the true ruling, which in cases of inadmissibility due to lack of interest, excludes the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI RICCARDO nato a ROMA il 18/08/1988 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA. Depositata in Cancelleria RIO
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 13 resa alla udienza camerale del 14/11/2023, dep. 2/01/2024 (ricorso n. 26898/2023 r.g.), la Terza sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del 5/06/2023 del Tribu- nale del riesame di Salerno impugnata da ROSSI RICCARDO.
2. In data 9/01/2024, il Presidente titolare di questa sezione, rilevata la presenza di un errore materiale nel dispositivo trascritto nel ruolo dell'udienza camerale del 14/11/2023 (nel dispositivo il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ed al pagamento della somma di 3000 euro alla Cassa am- mende, laddove, diversamente, essendo il ricorso inammissibile per rinuncia de- terminata da sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio aveva deciso di non fare applicazione dell'art. 616, cod. proc.pen.), ha disposto che fosse dato corso alla correzione dell'errore materiale predetto, con fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., con modalità "de plano".
3. Ritenuto di dover disporre la correzione dell'errore materiale nei termini sopraindicati, atteso che, in tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione degli errori materiali per rimediare alla difformità del dispositivo riportato nel provvedimento depositato da quello immediatamente compilato a margine del ruolo d'udienza e sottoscritto dal Presidente.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo tra- scritto sul ruolo dell'udienza camerale del 14/11/2023, sul ricorso n. 26898/2023 di ROSSI RICCARDO, nel senso che lo stesso deve essere letto ed inteso solo come "dichiara inammissibile il ricorso", espungendo la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, il 26 genna