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Sentenza — n. 9217/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal judgment notification order due to failure to verify recipient's actual knowledge of the decree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order rejecting the defendant's request to extend the deadline for filing an opposition to a criminal conviction. The defendant argued that the judicial officer failed to verify her actual knowledge of the decree when it was deposited in a mailbox and later retrieved by her mother, rather than being handed directly to her. The court held that the procedural rule requiring notification to a person authorized to receive the act does not automatically presume the recipient was aware of the document's contents, necessitating a new examination of her actual knowledge.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 1 n. 890/1982; Art. 175 comma 2 c.p.p.: The notification of a criminal conviction decree to a person authorized to receive it does not constitute effective knowledge if the recipient was absent or unaware, requiring the court to verify actual awareness before extending procedural deadlines.

Parole chiave

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criminal conviction notification mailbox deposit rules actual knowledge presumption authorized recipient verification procedural deadline extension judicial officer duties Cassation annulment notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 comma 1 n. 890/1982
pen., osservando che il decreto penale di condanna era stato correttamente notificato ai sensi dell'art. 8, comma 1, n.
Art. 175 comma 2 c.p.p.
Con ordinanza del GIP del Tribunale di Larino emessa in data 15 dicem- bre 2022, veniva rigettata l'istanza proposta dal difensore di MARIANI MARIA ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod.
Art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 611, cod.
art. 175 c.p
Con ordinanza del GIP del Tribunale di Larino emessa in data 15 dicem- bre 2022, veniva rigettata l'istanza proposta dal difensore di MARIANI MARIA ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, ord. n. 38295 del 03/06/2014, Rv. 260151
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARIANI MARIA nata a LARINO il 03/06/1968 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del GIP TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratola, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Larino.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del GIP del Tribunale di Larino emessa in data 15 dicem- bre 2022, veniva rigettata l'istanza proposta dal difensore di MARIANI MARIA ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., osservando che il decreto penale di condanna era stato correttamente notificato ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 890 del 1982 avendo l'operatore postale tentato di recapitare il decreto presso la resi- denza anagrafica della stessa che, in assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a riceverlo, era stato poi depositato nel punto di deposito più vicino e successivamente ritirato da un soggetto incaricato, identificato nella madre, come tale qualificatasi all'operatore postale.

2. Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge proces- suale in relazione all'art. 7, comma terzo, I. 890 del 1982 in riferimento agli artt. 175, comma 2, cod. proc. pen., 178, comma 1, lett.

c) e 179, cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 111, Cost., e 6, comma terzo, CEDU. In sintesi - premesso che dalla ricevuta allegata al fascicolo processuale risulta, in corrispondenza della casella della mancata consegna del plico, che in data 20.02.2019 per temporanea assenza del destinatario l'ufficiale giudiziario aveva immesso avviso nella cassetta della corrispondenza, senza verificare la pre- senza di altre persone idonee ed abilitate a ricevere l'atto, salvo successivamente depositarlo presso l'ufficio che aveva spedito la comunicazione di avvenuto depo- sito e che, il successivo 22.02.2019, il plico era stato ritirato presso l'ufficio da soggetto corrispondente alla madre della Mariani -, si duole la difesa della ricor- rente per non essere stata l'imputata mai notiziata nemmeno con la spedizione della c.d. raccomandata informativa, tanto più che il soggetto che aveva ritirato l'atto non si era dichiarata convivente e/o delegata al ritiro, come risulterebbe dalla copia della ricevuta.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 10 dicembre 2023, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Larino. Va, sul punto, premesso, secondo il PG, che, come stabilito da consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, deve ritenersi che "in tema di restit zione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'i- stante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giu- dice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedi- mento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione" (Cass., Sez. 1, n. 20820 del 02/05/2017, rv. 270041).

La Corte di cassazione ha altresì ritenuto illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di restituzione nel termine per proporre op- posizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'inte- ressato, non poteva essere da sola considerata dimostrativa della effettiva cono- scenza dell'atto da parte del destinatario (tra le tante, Cass., Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, rv. 259633; Sez. 3, n. 5920 del 21/01/2014, rv. 258919; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21393 del 15/04/2015 Cc., dep. 21/05/2015, rv. 264219;

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 38817 del 10/07/2015 Cc., dep. 24/09/2015, rv. 264538; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27919 del 30/09/2020 Cc., dep. 07/10/2020, rv. 279641). Nella specie, peraltro, risulta che la notifica sia stata eseguita ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge 890/82. Nel provvedimento impugnato si evidenzia che nella specie l'operatore postale ha tentato di recapitare l'atto nel luogo di re- sidenza della predetta e, in assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a riceverlo, l'atto è stato depositato nel punto di deposito più vicino e successiva- mente ritirato da un incaricato (nel caso specifico dalla madre, tale qualificatasi all'operatore postale).

Ciò che è, tuttavia, certo, e implicitamente riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato, è che il decreto penale in questione non è stato notificato a mani della ricorrente. Si ritiene, pertanto, che il giudice non si sarebbe dovuto arrestare all'esame della ritualità formale della notificazione, ma doveva altresì esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva co- noscenza del decreto penale; ed una valutazione in proposito non può certo rite- nersi implicitamente desumibile dall'accertamento della ritualità della notifica- zione; ciò a fortiori nel caso di specie in cui la notificazione è stata effettuata nelle forme di cui all'art. 8, comma 1, legge 890/82.

Ed infatti il decreto legge n. 17 del 2005, convertito, con modificazioni, con la legge n. 60 del 2005, nel modificare, sulla base delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza della CEDU, l'art. 175 c.p.p., ha, come è noto, sostituito alla prova della non conoscenza del procedi- mento, il cui onere si riteneva gravare sul ricorrente, una sorta di praesu ptio iuris tantum di non conoscenza, in tal modo onerando il giudice al quale è stata richiesta la rimessione in termini dell'accertamento o della effettiva conoscenza in capo all'interessato dell'atto riguardato dalla richiesta stessa ovvero della volon- taria e consapevole rinunzia da parte di questo alla impugnazione.

Ne discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Larino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 611, cod. proc. pen., è fondato.

2. Con il motivo dedotto la ricorrente introduce il tema dell'interpretazione del terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 890/82, modificato dall'art. 1, comma 813, lett. c), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, pertanto, applicabile alla fattispecie ratione temporis. Dagli atti, cui questa Corte può accedere quale giudice del fatto, prospet- tandosi una questione di rilevanza procedurale, risulta che in relazione al decreto penale in questione, per temporanea assenza del destinatario e mancanza di per- sone abilitate, venne immesso avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo (contrada Colle Lauro, 52, Larino), depositando l'ufficiale postale il plico presso l'ufficio con spedizione della comunicazione di avvenuto deposito alla de- stinataria con raccomandata a/r n. 68615443206-7, plico poi ritirato presso l'uffi- cio postale di Larino in data 22.02.2019 da persona qualificatasi come "mamma" della destinataria, Annina Rettino.

Orbene, nella specie risulta che la notifica sia stata eseguita ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge 890/82. Nel provvedimento impugnato si evidenzia che nel caso in esame l'operatore postale ha tentato di recapitare l'atto nel luogo di resi- denza della predetta Mariani e, in assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a riceverlo, l'atto è stato depositato nel punto di deposito più vicino e successivamente ritirato da un incaricato (nel caso specifico dalla madre, tale qua- lificatasi all'operatore postale). Ciò che è, tuttavia, certo, e implicitamente riconosciuto nello stesso prov- vedimento impugnato, come correttamente evidenzia il PG, è che il decreto penale in questione non è stato notificato a mani della ricorrente.

Il giudice non si sarebbe dovuto arrestare all'esame della ritualità formale della notificazione, ma avrebbe dovuto altresì esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva co- noscenza del decreto penale.Ed una valutazione in proposito non può certo ritenersi implicitamente de- sumibile dall'accertamento della ritualità della notificazione, ciò a fortiori nel caso di specie in cui la notificazione è stata effettuata nelle forme di cui all'art. 8, comma 1, legge 890/82.

3. Ed infatti il decreto-legge n. 17 del 2005, convertito, con modificazioni, con la legge n. 60 del 2005, nel modificare, sulla base delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza della CEDU, l'art. 175 c.p.p., ha, come è noto, sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento, il cui onere si riteneva gravare sul ricorrente, una sorta di praesumptio iuris tantum di non conoscenza, in tal modo onerando il giudice al quale è stata richiesta la rimessione in termini dell'accerta- mento o della effettiva conoscenza in capo all'interessato dell'atto riguardato dalla richiesta stessa ovvero della volontaria e consapevole rinunzia da parte di questo alla impugnazione (tra le tante: Sez. 3, ord. n. 38295 del 03/06/2014, Rv. 260151 — 01).

4. Ne discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Larino.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tr