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Sentenza — n. 8814/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls a police presentation order due to violation of the 48-hour defense preparation deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary judge's order validating a police presentation mandate issued before the statutory 48-hour defense deadline expired. The applicants argued that the validation occurred too soon after notification, preventing them from submitting essential memorials and documents to the judge. The court ruled that such premature validation violates the right to defense and the procedural guarantee of written contradiction, rendering the order void.

Regesto Legislator

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Art. 178 cod. proc. pen.; The validation of a police presentation order must respect the 48-hour defense deadline, and premature validation violates the right to defense and constitutes a radical error in procedure.

Parole chiave

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48-hour defense deadline police presentation order validation of administrative act right to defense error in procedure written contradiction nullity of order osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
Ed invero, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza del termine a difesa viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (ex multis, Sez.
art. 178 cod. proc. pen
Ed invero, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza del termine a difesa viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (ex multis, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020
Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016
Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso Rv.
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016
266632; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv.
Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013
266223; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Di Giuseppe, Rv.
Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997
Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023
Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016
Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, La Marca, Rv.
Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011
266769; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Depositata in Cancelleria sui ricorsi proposti da Oggi, 29 FEB, 2024 Gay Umberto, nato a Torino il 9/5/1987 Fedele Adriano, nato a Pietra Ligure il 10/12/1992 Faini Alberto, nato ad Albenga il 28/8/1994 IL 1-4iNZP:1).. Luai! avverso l'ordinanza del 28/6/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e di dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore nei confronti dei ricorrenti limitatamente all'obbligo di presentazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, depositata alle ore 8.00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha convalidato i provvedimenti emessi dal Questore di Savona il 21 giugno 2023, notificati il 26 giugno 2023 alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, con i quali è stato imposto a Umberto Gay, Adriano Fedele e Alberto Faini l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra dell'Albenga.

2. Avverso tale ordinanza gli intimati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Luca Barbero, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione di disposizioni di legge e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata, a causa della inosservanza del termine di 48 ore, decorrente dalla notificazione del provvedimento del Questore, stabilito a favore degli intimati per difendersi nel procedimento di convalida, presentando memorie e producendo documenti, essendo intervenuta la convalida prima della scadenza di detto termine, con il conseguente pregiudizio per le prerogative difensive dei sottoposti. Hanno pertanto domandato l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione, sottolineando la violazione di legge conseguente alla adozione del provvedimento impugnato prima del decorso del termine dilatorio di 48 decorrente dalla notificazione del provvedimento del questore ai sottoposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso congiuntamente proposto dagli intimati è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che il termine - che deve essere concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia - non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il pubblico ministero deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al Giudice per le indagini preliminari (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341;

Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso Rv. 266632; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350).Infatti, a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui un termine inferiore renderebbe impossibile l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie essenziali o deduzioni al giudice, udice, eenziali per garantire u n "contraddittorio cartolare" (ex multis, Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Salvador, Rv. 284660;

Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, La Marca, Rv. 266769; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Castellano, Rv. 238537). Ne consegue inevitabilmente che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.

3. Nel caso in esame risulta che il provvedimento del Questore di Savona è stato emesso il 21 giugno 2023, è stato notificato il 26 giugno 2023, rispettivamente alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 28 giugno 2023 alle ore 8.00, come risulta dalla attestazione di cancelleria, senza peraltro che nel provvedimento di convalida vi sia traccia dell'eventuale presentazione di memorie difensive da parte degli intimati. L'ordinanza di convalida deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione dei tre sottoposti, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso.

Ed invero, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza del termine a difesa viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (ex multis, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, La Marca, Rv. 26676, cit., e Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372, cit.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Savona in data 21/6/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. e. Manda alla Cancelleria di comunicare il prese