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Sentenza — n. 8355/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8355/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8355/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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27 FEB, 2624 SENTENZA sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale della Spezia, nel procedimento a carico di Paletti Raffaele, nato a Milano il 09/12/1971, Evaristi Roberto, nato alla Spezia il 13/07/1962, Giannarelli Davide, nato alla Spezia il 31/03/1982, Pezzotta Alberto, nato ad Alzano Lombardo il 27/07/1980, avverso l'ordinanza in data 11/05/2023 del Tribunale della Spezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per i primi tre indagati l'avv. Andrea Corradino e per il quarto l'avv. Stefania Farnetani, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8355/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato perché apparentemente deduce una violazione di legge, in realtà denuncia solo un vizio di motivazione in merito all'accertamento di un fatto - la data di inizio dei lavori una volta ottenuto il titolo -, vizio il cui esame è precluso al giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., trattandosi di misura cautelare reale. Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti della cognizione della fase, che il titolo abilitativo era subordinato al compimento di una serie di adempimenti, ultimo dei quali la stipula di una convenzione che è avvenuta il 10 novembre 2022.

Parole chiave

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revoca del permesso di domicilio costruzione abusiva effetto sospensivo della licenza edilizia modifica della licenza edilizia licenza edilizia a posteriori permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Il ricorso è infondato perché apparentemente deduce una violazione di legge, in realtà denuncia solo un vizio di motivazione in merito all'accertamento di un fatto - la data di inizio dei lavori una volta ottenuto il titolo -, vizio il cui esame è precluso al giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 325 cod.
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Testo completo

27 FEB, 2624 SENTENZA sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale della Spezia, nel procedimento a carico di Paletti Raffaele, nato a Milano il 09/12/1971, Evaristi Roberto, nato alla Spezia il 13/07/1962, Giannarelli Davide, nato alla Spezia il 31/03/1982, Pezzotta Alberto, nato ad Alzano Lombardo il 27/07/1980, avverso l'ordinanza in data 11/05/2023 del Tribunale della Spezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per i primi tre indagati l'avv. Andrea Corradino e per il quarto l'avv. Stefania Farnetani, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 11 maggio 2023 il Tribunale del riesame della Spezia ha annullato il decreto in data 20 aprile 2023 con cui il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza del 13 aprile 2023 dell'area di cantiere di riqualificazione della ex cava Carlo Alberto nell'isola di Palmaria mediante la ricomposizione di un fabbricato esistente, a uso ristorante, e la realizzazione di uno stabilimento balneare e aveva restituito l'area agli aventi diritto, indagati per la violazione dell'art. 44 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

2. Il Pubblico ministero lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla corretta individuazione del dies a quo per il computo del termine di un anno dall'inizio dei lavori, perché era stato fatto riferimento alla stipula di una convenzione edilizia e non al rilascio del titolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato perché apparentemente deduce una violazione di legge, in realtà denuncia solo un vizio di motivazione in merito all'accertamento di un fatto - la data di inizio dei lavori una volta ottenuto il titolo -, vizio il cui esame è precluso al giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., trattandosi di misura cautelare reale. Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti della cognizione della fase, che il titolo abilitativo era subordinato al compimento di una serie di adempimenti, ultimo dei quali la stipula di una convenzione che è avvenuta il 10 novembre 2022.

Rispetto a tale data ha calcolato l'anno per l'inizio dei lavori, che quindi ha indicato come scadente il 9 novembre 2023, richiamando, a sostegno di tale interpretazione, l'art. 28 d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui la convenzione, che deve specificare gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico che il soggetto attuatore assume, costituisce una condizione senza il cui avveramento il rilascio del titolo non può ritenersi perfezionato. Il Pubblico ministero ha lamentato che il titolo edilizio non può non avere una scadenza e che non può supplirsi alle carenze dell'istruttoria procedimentale con l'apposizione di condizioni.

Si tratta di una censura che attiene all'esercizio del potere discrezionale della Pubblica amministrazione e che esula dalla cognizione del giudice di legittimità in tale tipo di procedimento. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso,