Italian Court dismisses appeal claiming procedural nullity due to missed service notice on defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Novella Salvatore inadmissible, rejecting the claim that the trial judgment was void due to non-service of the indictment. The court found that the document was correctly served to the defendant's appointed lawyer at an alternative address after the primary domicile was deemed unreachable. Consequently, the procedural defect alleged did not exist, and the appeal was dismissed with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 179 cod. proc. pen.: The court held that when a defendant is irreperibile at their declared domicile, service to the appointed lawyer at an alternative address constitutes valid notification, precluding absolute nullity for non-service.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Novella Salvatore, nato a Fabrizia il 17/10/1961 avverso la sentenza del 03/02/2023 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 03 febbraio 2023, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza, del 25 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Firenze ha condannato Novella Salvatore, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 D.Igs. 74/2000, per avere, in concorso con persone allo stato ignote, in qualità di legale rappresentante della ditta omonima individuale, al fine di evadere ogni imposta, distrutto o comunque occultato scritture e documentazione fiscale tra cui, necessariamente, oltre 100 fatture emesse negli anni 2013, 2014, 2015, e 2016 per un importo non inferiore a 290.000 euro, in Fucecchio in data 28 maggio 2018.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l'Avv. Cavallini Paolo, difensore di fiducia di Novella Salvatore, e ne ha chiesto l'annullamento per il seguente motivo: Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 606 lett.
c) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di rilevare la mancata notifica del decreto che disponeva il giudizio, trattandosi di vizio deducibile in ogni stato e grado del processo, il quale avrebbe dovuto essere notificato al difensore dell'imputato, anziché a quest'ultimo, che era risultato irreperibile al domicilio dichiarato.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
2. Dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo processuale, a cui questa Corte di legittimità ha accesso in presenza di dedotto vizio processuale, risulta che il decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Firenze all'esito dell'udienza preliminare, è stato notificato all'imputato Novella Salvatore, che non era presente in udienza preliminare, ex art. 429 comma 4 cod.proc.pen. (applicabile ratione temporis) presso il domicilio eletto a Massa e Cozzile in via Colombo 4, mediante lettera RR in data 11/04/2019 e stante l'irreperibilità del destinatario, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. al difensore di fiducia avv.
Gabrio Bagnoli. Non si verte in un caso di omessa notificazione, ipotesi cui è collegata la nullità assoluta ex art. 179 cod.proc.pen. per omessa vocatio in ius, ma di notificazione sostitutiva ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen., correttamente effettuata, in quanto preceduta da notificazione al domicilio eletto risultato non idoneo stante l'irreperibilità del destinatario attestata dall'agente postale, irreperibilità che è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato (Sez.
U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01). La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, Rv. 282848 - 02) salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., situazione, quest'ultima neppure allegata.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cas