Sentenza — n. 8345/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica di Brescia ha proposto appello, convertito dalla Corte territoriale in ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 16 marzo 2023, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Brescia ha condannato Roberto Tellaroli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Montichiari, rispettivamente, il 20 luglio 2022 (capo 1) e il 26 agosto 2021 (capo 2).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 8345/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In applicazione di tale premessa ermeneutica, deve escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sul riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di Tellaroli presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero il G.U.P. ha riconosciuto all'imputato le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., poste in regime di equivalenza con la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., "in ragione del comportamento collaborativo, della condizione di marginalità socile (attualmente è soggetto senza fissa dimora) e dello stato di salute seriamente compromessa" (pag. 3 della sentenza impugnata).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di: Tellaroli Roberto, nato a Castrovillari il 07-11-1984; avverso la sentenza del 16-03-2023 del G.U.P. del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Brescia ha proposto appello, convertito dalla Corte territoriale in ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 16 marzo 2023, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Brescia ha condannato Roberto Tellaroli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Montichiari, rispettivamente, il 20 luglio 2022 (capo 1) e il 26 agosto 2021 (capo 2).
2. L'impugnazione è affidata a un unico motivo, con il quale si contesta il riconoscimento delle attenuanti generiche, osservandosi che, a differenza di quanto evidenziato nella decisione impugnata, l'imputato non ha tenuto alcun atteggiamento collaborativo, essendosi egli limitato, durante l'interrogatorio di garanzia, a riferire esclusivamente, e in contrasto con le risultanze probatorie, che la droga rinvenuta nella sua abitazione era destinata al suo consumo personale, facendo egli parte della religione "Rasta", precisando altresì che, a seguito di un incidente stradale, aveva riportato un danno permanente a una gamba che lo costringeva talora ad assumere marjuana.
Peraltro, l'affermazione della sentenza impugnata circa lo stato di salute compromesso dell'imputato era del tutto generica, in quanto basata sulle sole dichiarazioni di Tellaroli. Allo stesso modo, non poteva ritenersi meritevole di apprezzamento la scelta del condannato di essere giudicato con rito abbreviato, mentre non trova conferma negli atti processuali l'ulteriore affermazione del G.U.P. secondo cui l'imputato era privo di fissa dimora, risultando altrettanto generica l'argomentazione della pronuncia gravata circa la presunta condizione di marginalità di Tellaroli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile.
1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. È stato altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del b eficio, • sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
2. In applicazione di tale premessa ermeneutica, deve escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sul riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di Tellaroli presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero il G.U.P. ha riconosciuto all'imputato le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., poste in regime di equivalenza con la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., "in ragione del comportamento collaborativo, della condizione di marginalità socile (attualmente è soggetto senza fissa dimora) e dello stato di salute seriamente compromessa" (pag. 3 della sentenza impugnata).
3. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure sollevate nell'atto di impugnazione, che invero, anche rispetto ai presupposti fattuali posti a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche, sollecitano differenti apprezzamenti di merito che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
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