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Ordinanza — n. 8165/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to non-qualifying grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for dismissal based on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which is not a permissible ground for cassation against a plea bargain. The court ruled that only specific statutory grounds allow such appeals, rendering the appellant's complaint legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, and appeals based on other grounds are inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility de plano ruling statutory grounds criminal procedure code abuso di sostanze motivi di cassazione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103, che ha introdotto la nuova disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
pen., in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso dedotto non rientra tra quelli proponibili e l'inammissibilità può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'assenza di congrua motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 31 maggio 2023, il Tribunale di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti ha applicato a Abi Kal la pena concordata in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'assenza di congrua motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Abi Kal, nato in Algeria il 20/09/1983 avverso la sentenza del 31/05/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31 maggio 2023, il Tribunale di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti ha applicato a Abi Kal la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. per illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'assenza di congrua motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Com'è noto, a seguito della "novella" attuata con art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto la nuova disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la suddetta previsione dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Il motivo di ricorso dedotto non rientra tra quelli proponibili e l'inammissibilità può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il