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Ordinanza — n. 8163/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the applicant personally filed the petition instead of using a lawyer, violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8163/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant, Nordine Mohamed, personally submitted the petition rather than appointing a lawyer. The lower court had convicted the applicant for drug-related offenses and aggravated resistance to public officials. The court ruled that personal filing of a cassation appeal violates Article 613 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A cassation appeal must be filed by a lawyer; personal submission by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing lawyer representation inadmissible appeal court costs procedural violation drug offenses ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
- rilevato che il Tribunale di Monza, con sentenza del 19/05/2023, ha applicato a NORDINE Mohamed la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
- rilevato che il Tribunale di Monza, con sentenza del 19/05/2023, ha applicato a NORDINE Mohamed la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: NORDINE Mohamed (CUI 0005Z15), nato in Marocco il 01/05/1996 avverso la sentenza emessa il 19/05/2023 dal Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- rilevato che il Tribunale di Monza, con sentenza del 19/05/2023, ha applicato a NORDINE Mohamed la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al concorso nei reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, e di resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale; - rilevato che, avverso tale decisione, il NORDINE ha proposto personalmente ricorso per cassazione; - ritenuto che la proposizione personale del ricorso determini la sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente condanna del NORDINE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consiglie ensore Il Preside