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Sentenza — n. 8158/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8158/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8158/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 3/10/2023, il Tribunale del riesame di Brescia, in riforma delle ordinanze emesse il 1°/9/2023 ed il 6/9/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, applicava a Davide Ramadani, Abdellatif Baktaoui e Elmehdi Baktaoui la misura cautelare degli arresti domiciliari con riguardo alle condotte loro contestate ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8158/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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attività criminosa riabilitazione recidiva nell'infrazione riesame della carcerazione preventiva dipendenza da sostanze stupefacenti responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Ramadani Davide, nato a Brescia il 28/10/1992 Baktaoui Abdellatif, nato in Marocco il 24/9/1987 Baktaoui Elmehdi, nato in Marocco il 30/10/1990 avverso l'ordinanza del 3/10/2023 del Tribunale del riesame di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente Ramadani, Avv. Vincenzo Trommacco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3/10/2023, il Tribunale del riesame di Brescia, in riforma delle ordinanze emesse il 1°/9/2023 ed il 6/9/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, applicava a Davide Ramadani, Abdellatif Baktaoui e Elmehdi Baktaoui la misura cautelare degli arresti domiciliari con riguardo alle condotte loro contestate ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propongono ricorso per cassazione i tre indagati, deducendo i seguenti motivi: Ramadani: - Violazione degli artt. 274, lett. c), 275 cod. proc. pen; vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe ripristinato la misura senza considerare gli argomenti difensivi, e peraltro richiamando l'incensuratezza del ricorrente sebbene non valutata dal Giudice della cautela a suo riguardo, ma soltanto quanto al coindagato Dotti, soggetto a misura meno gravosa per quanto, per l'appunto, incensurato come il Ramadani. Ancora il Tribunale, poi, non avrebbe esaminato rilevanti fatti successivi all'esecuzione dell'ordinanza genetica, invece correttamente valutati dal G.i.p.; tra questi, a) l'attività lavorativa regolare che il ricorrente aveva intrapreso, peraltro a circa un anno e mezzo dall'adozione della misura e senza ulteriori contestazioni;

b) l'ammissione degli addebiti;

c) il periodo trascorso in detenzione domiciliare senza alcuna violazione;

d) l'effettiva gravità dei fatti contestati. Il Tribunale, infine, non avrebbe valutato se le esigenze cautelari potessero esser soddisfatte attraverso una misura graduata e non custodiate. Abdellatif ed Elmehdi Baktaoui: - Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe ripristinato la misura senza motivare adeguatamente in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la prima dovrebbe intendersi come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti e non congetturali. Ebbene, con riguardo ad entrambi i ricorrenti l'ordinanza si sarebbe espressa con mere formule di stile, senza indicare affatto gli elementi a sostegno tanto dell'attualità quanto della concretezza del pericolo di reiterazione, specie a fronte di un'indagine che avrebbe visto coinvolte 20 persone, e nella quale i sequestri non avrebbero interessato i ricorrenti. Si contesta, infine, la mancata valutazione del tempo trascorso dai fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso di Ramadani - relativo alle sole esigenze cautelari - risulta manifestamente infondato.4. Il Tribunale, infatti, ha ripristinato la misura detentiva domiciliare con una motivazione del tutto adeguata, aderente alle risultanze investigative raccolte (e non contestate dal ricorrente) e priva di illogicità manifeste o carenze di sorta; come tale, dunque, non censurabile in questa sede. 4.1. In particolare, non può essere condiviso l'argomento centrale dell'impugnazione, secondo il quale il Tribunale, a differenza del G.i.p., non avrebbe valutato numerosi elementi di fatto - tutti successivi all'esecuzione dell'ordinanza genetica - che si vorrebbero espressivi di una attenuata pericolosità sociale del Ramadani, tale da non richiedere l'applicazione di una misura cautelare. 4.2.

Contrariamente a quanto denunciato, infatti, l'ordinanza impugnata ha tenuto conto dell'ammissione degli addebiti, dell'ipotetica prognosi di una condanna a pena contenuta, così come dell'autorizzazione che l'indagato aveva ottenuto per lo svolgimento di un'attività lavorativa; questi elementi, tuttavia, sono stati ritenuti soccombenti rispetto al quadro cautelare a carico, particolarmente serio e suscettibile di esser affrontato in modo adeguato soltanto con una misura restrittiva. Nello specifico, sono stati valorizzati la particolare gravità dei fatti (acquisto da Abderrahim Baktaoui di un quantitativo imprecisato di hashish e, in altra occasione, di 4 kg della stessa sostanza), il loro carattere sistematico e l'abilità criminale dimostrata, oltre alla frequenza degli affari illeciti, espressione di uno stabile inserimento in circuiti legati a narcotraffico "di livello non nninimale", come confermato dai quantitativi trattati.

Ancora, è stata valorizzata la capacità di approvvigionamento e di organizzata distribuzione della sostanza, dovendosi pertanto escludere - diversamente da quanto affermato dal G.i.p. - un fenomeno di cd. "spaccio da strada". Infine, e a fronte di un tale contesto cautelare, il Tribunale ha ritenuto non decisivo il tempo trascorso, peraltro evidenziando che si trattava di un periodo molto breve, pari a soli due mesi dalla revoca della misura custodiale in carcere. 4.3. Con riguardo, infine, alla doglianza sulla mancata applicazione di una misura meno gravosa, il Collegio osserva che l'inadeguatezza di un vincolo diverso dagli arresti domiciliari è stata implicitamente riconosciuta dal Tribunale con il richiamo agli elementi di fatto appena citati, con i quali - impregiudicato il fumus commissi delicti - è stato individuato un profilo di pericolosità sociale particolarmente serio e suscettibile di essere affrontato soltanto con la restrizione personale propria degli arresti domiciliari.

5. Il ricorso di Ramadani, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

6. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto alla comune impugnazione degli indagati Baktaoui. 6.1. Non può essere accolta la tesi secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato i criteri di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, esprimendosi con mere formule di stile ed argomenti congetturali dai quali non emergerebbe alcuna effettiva esigenza cautelare. In senso contrario, infatti, si osserva che l'ordinanza ha sviluppato un argomento solido ed adeguato, valorizzando - così come per il Ramadani - la gravita /dei fatti contestati (quanto ad Elmehdi Baktaoui, la cessione di 95 kg di hashish; quanto a Abdellatif Baktaoui, l'acquisto di 1 kg di hashish), estranei ai ricorsi ed espressivi di un'attività delittuosa stabile ed organizzata, con inserimento in ambienti di narcotraffico non certo minimali, così come di una sicura capacità di approvvigionamento e di organizzata distribuzione, certamente manifestata dai quantitativi trattati, specie in relazione ad Elmehdi Baktaoui.

Anche nei confronti di entrambi i ricorrenti, poi, il Tribunale ha sottolineato il rilievo non decisivo del tempo trascorso dall'applicazione della misura restrittiva, pari - pur in questo caso - a soli due mesi, così come il corretto comportamento tenuto da entrambi in regime domiciliare, evidentemente soccombente di fronte ad un quadro cautelare grave come quello appena richiamato.

7. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod.