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Sentenza — n. 8156/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8156/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8156/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 5 ottobre 2023, e depositata il medesimo giorno, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Antonio Puma avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta che aveva respinto la richiesta di sostituzione, nei confronti del medesimo, della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con c.d. braccialetto elettronico. La misura cautelare nei confronti di Antonio Puma è stata disposta per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi negli anni 2019 e 2020, e contestati ai capi 20, 50, 171 e 209 dell'ordinanza genetica.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8156/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Caltanissetta che aveva respinto la richiesta di sostituzione, nei confronti del medesimo, della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con c.d. braccialetto elettronico. La misura cautelare nei confronti di Antonio Puma è stata disposta per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi negli anni 2019 e 2020, e contestati ai capi 20, 50, 171 e 209 dell'ordinanza genetica.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti carcerazione di sicurezza carcerazione cautelativa amministrazione penitenziaria pena privativa della libertà detenuto
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da Puma Antonio, nato ad Agrigento il 14/01/1981 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato Salvatore Baiamonte, che ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per la sopravvenuta sottoposizione dell'impugnante alla misura degli arresti domiciliari e per il conseguente difetto di interesse del medesimo a coltivare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 5 ottobre 2023, e depositata il medesimo giorno, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Antonio Puma avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta che aveva respinto la richiesta di sostituzione, nei confronti del medesimo, della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con c.d. braccialetto elettronico. La misura cautelare nei confronti di Antonio Puma è stata disposta per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi negli anni 2019 e 2020, e contestati ai capi 20, 50, 171 e 209 dell'ordinanza genetica.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe Antonio Puma, con atto sottoscritto dall'avvocato Salvatore Baiamonte, articolando un motivo. Con il motivo, si denuncia l'omessa considerazione dell'affievolimento delle esigenze cautelari. Si premette che l'imputato è accusato di cessione di quantità non ingenti di droghe c.d. leggere, al di fuori di un contesto associativo. Si osserva, poi, che non vi è alcun pericolo di inquinamento delle prove, in quanto i dati acquisiti nel corso delle indagini sono ormai cristallizzati, né pericolo di fuga, mancando qualunque elemento indicativo in proposito, né pericolo concreto ed attuale di reiterazione non fronteggiabile con gli arresti domiciliari rafforzati dal c.d. braccialetto elettronico, essendo i fatti in contestazione commessi negli anni 2019 e 2020, e tutti "su strada", non certo nella propria abitazione.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Innanzitutto, l'avvenuta sottoposizione del ricorrente alla misura degli arresti domiciliari ha realizzato esattamente lo scopo dallo stesso perseguito con l'istanza presentata al G.i.p., e poi con le impugnazioni davanti al Tribunale e davanti alla Corte di cassazione: anche con il ricorso, come sintetizzato in precedenza, nel § 2., si è fatta questione esclusivamente di idoneità ed adeguatezza della misura cautelare in atto in luogo di quella degli arresti domiciliari. Lo specifico oggetto della procedura incidentale, inoltre, siccome avente ad oggetto esclusivamente la scelta della misura da applicare, rende piena giustificazione della dichiarazione resa dal difensore in udienza in ordine alla sopravvenuta carenza di qualunque interesse del ricorrente alla definizione del merito del ricorso.

4. Deve escludersi, poi, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme a favore della cassa delle ammende. Invero, in forza di insegnamento ripetutamente ribadito anche dalle Sezioni Unite, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il