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Sentenza — n. 8153/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8153/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8153/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17 luglio 2023, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del 18 aprile 2023, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Catania aveva disatteso l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di Nino Barbato, imputato dei reati di cui agli art. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 275 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8153/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, a fronte di un apparato argonnentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero sollecitano differenti valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Barbato deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Parole chiave

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braccialetto elettronico misure sostitutive della carcerazione mantenimento della carcerazione preventiva misura di sicurezza penale carcerazione cautelativa permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 275 comma 3 cod. proc. pen
In maniera non illogica, infatti, i giudici cautelari hanno ritenuto che le dichiarazioni confessorie del ricorrente fossero inidonee a superare la duplice presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., operante stante la contestazione del reato associativo ex art.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Barbato deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barbato Nino, nato a Catania il 14-09-1984; avverso l'ordinanza del 17-07-2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 luglio 2023, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del 18 aprile 2023, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Catania aveva disatteso l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di Nino Barbato, imputato dei reati di cui agli art. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, Barbato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, osservando che i giudici cautelari non hanno tenuto conto della piena confessione resa dall'imputato, il quale ha esteso la dichiarazione di responsabilità anche alle condotte di spaccio che non erano state accertate dagli agenti sotto copertura, tanto è vero che il P.M. ha sollecitato per il ricorrente la concessione delle attenuanti generiche, che sono state poi riconosciute dal Tribunale.

Nel provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe rimasta ignorata la circostanza che il luogo indicato per l'esecuzione degli arresti domiciliari era l'abitazione dello zio ospitante, situata nel Comune di Anzio, in provincia di Roma, dunque lontano dal contesto della città di Catania dove sono stati commessi i fatti di causa, non essendo stata neanche presa in considerazione la possibilità di applicare il cd. braccialetto elettronico, al fine di scongiurare l'eventuale pericolo di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Premesso che non è controversa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (l'imputato è stato condannato in primo grado alla pena di 10 anni di reclusione e non vi sono censure in punto di gravità indiziaria), deve rilevarsi che la valutazione del Tribunale del Riesame in tema di persistente attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di massimo rigore non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. In maniera non illogica, infatti, i giudici cautelari hanno ritenuto che le dichiarazioni confessorie del ricorrente fossero inidonee a superare la duplice presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., operante stante la contestazione del reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990:

è stato in proposito rimarcato, infatti, che le ammissioni di Barbato sono risultate prive di un concreto apporto rispetto ai risultati dell'istruttoria dibattimentale, atteso che l'imputato si è limitato semplicemente a riconoscere l'evidenza dei fatti già accertati, avendo inoltre reso dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti della propria madre, Maria Barbato, che aveva a sua volta già reso confessione.Né è stata ritenuta dirimente, nell'ottica della scelta della misura, la mera lontananza geografica da Catania, luogo di commissione dei fatti contestati, del contesto territoriale dove Barbato avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari, non solo perché non vi erano elementi per far ritenere come non temporaneo l'eventuale trasferimento, ma anche e soprattutto perché dalla lettura del certificato del casellario giudiziale del ricorrente è emerso che questi, gravato da diverse condanne specifiche, esercita stabilmente l'attività di spaccio sin da quando era minorrenne, il che ha fondato la ragionevole prognosi circa la possibile prosecuzione delle attività di spaccio anche lontano da Catania.

A ciò è stato aggiunto che tra le altre condanne a carico di Barbato, oltre a quelle per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale, ne figura anche una per il reato di evasione, per cui, ha concluso il Tribunale (pag. 3 dell'ordinanza gravata), "non può farsi affidamento sul fatto che Barbato Nino rispetterà le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari e che, al contempo, modificherà definitivamente le proprie scelte di vita, che appaiono da oltre vent'anni improntata commissione di gravi delitti, non solo in tema di stupefacenti".

2. Orbene, a fronte di un apparato argonnentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero sollecitano differenti valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Barbato deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter