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Sentenza — n. 8149/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8149/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8149/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 19 luglio 2023, il Tribunale di Venezia ha annullato l'ordinanza del 22 giugno 2023 del Gip del tribunale di Verona, con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere a carico degli indagati, in relazione a reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza fosse totalmente conforme alla comunicazione di notizia di reato del 3 maggio 2023, senza l'emersione di parti da cui poter desumere un autonomo vaglio da parte del giudicante, anche in quei punti nelle quali la mera comunicazione di notizia di reato non consente di ritenere raggiunto il quadro della gravità indiziaria.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8149/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto questo profilo, la prospettazione del ricorrente risulta del tutto generica, perché nella sostanza riferita ad un dato del tutto neutro, quale la correzione del quantitativo di stupefacente indicato in una conversazione tra le varie intercettate, e per il resto limitata al richiamo di passaggi motivazionali dell'ordinanza cautelare, attraverso la semplice indicazione delle pagine e dei paragrafi rilevanti, ma senza la formulazione di un'argomentazione compiuta circa le ragioni di tale rilevanza. Né questa Corte può supplire con un suo sindacato di merito, precluso ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., alla mancanza di puntuali riferimenti ai passaggi motivazionali oggetto di critica.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico internazionale di stupefacenti misure sostitutive della carcerazione atto sessuale con un detenuto permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Né questa Corte può supplire con un suo sindacato di merito, precluso ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., alla mancanza di puntuali riferimenti ai passaggi motivazionali oggetto di critica.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Venezia nei confronti di 1) Pellegrino Angelo Antonio, nato a Catania il 28/10/1977;

2) Piciorus Ilir, nato in Albania il 06/02/1986;

3) D'Urso Davide, nato a Reggio Calabria il 06/03/1976;

4) La Rocca Anthony, nato a Villafranca di Verona il 02/10/2000;

5) Lleshaj Donald, nato in Albania il 02/12/1997 avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 luglio 2023, il Tribunale di Venezia ha annullato l'ordinanza del 22 giugno 2023 del Gip del tribunale di Verona, con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere a carico degli indagati, in relazione a reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza fosse totalmente conforme alla comunicazione di notizia di reato del 3 maggio 2023, senza l'emersione di parti da cui poter desumere un autonomo vaglio da parte del giudicante, anche in quei punti nelle quali la mera comunicazione di notizia di reato non consente di ritenere raggiunto il quadro della gravità indiziaria.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, lamentando la mancanza di motivazione, essendo infondata l'affermazione della totale conformità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare con la comunicazione di notizia di reato. Il ricorrente riporta il passaggio di pag. 11, secondo capoverso, dell'ordinanza del Gip in cui questo avrebbe proceduto a correggere l'indicazione del quantitativo di stupefacente oggetto di una conversazione intercettata, riportata in maniera erronea /della notizia di reato, così manifestando un'autonomia di valutazione. Si richiamano, inoltre, le pagg. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 e i relativi paragrafi ritenuti rilevanti.

3. Le difese degli indagati hanno depositato memorie, con le quali, nell'aderire alla motivazione del provvedimento impugnato, chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile, perché formulato in modo non specifico. Né il pubblico ministero ricorrente né le difese mettono in discussione il principio giurisprudenziale, applicato dall'ordinanza impugnata, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lettera c-bis), cod. proc. pen. - anche in sede di grame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il pruvvedimento impugnato con la tecnica di redazione per incorporazione, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (ex plurimis, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 02/01/2019, Rv. 274403).Oggetto di contestazione da parte del ricorso è, in particolare, la mancanza di motivazione quanto alle ragioni per le quali nel caso di specie non vi sarebbe stata la necessaria autonoma valutazione del quadro istruttorio da parte del Gip emittente il provvedimento cautelare.

Sotto questo profilo, la prospettazione del ricorrente risulta del tutto generica, perché nella sostanza riferita ad un dato del tutto neutro, quale la correzione del quantitativo di stupefacente indicato in una conversazione tra le varie intercettate, e per il resto limitata al richiamo di passaggi motivazionali dell'ordinanza cautelare, attraverso la semplice indicazione delle pagine e dei paragrafi rilevanti, ma senza la formulazione di un'argomentazione compiuta circa le ragioni di tale rilevanza. Né questa Corte può supplire con un suo sindacato di merito, precluso ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., alla mancanza di puntuali riferimenti ai passaggi motivazionali oggetto di critica.

P.Q.M.

Dichiara inamm