Cassation annuls tax evasion sentence for omitted confiscation of illicit profits under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a tax evasion conviction, arguing the lower court failed to order confiscation of illicit profits. The Supreme Court found the appeal founded, ruling that confiscation is mandatory for this offense even without prior seizure. Consequently, the judgment was annulled regarding the missing confiscation order, with the case remitted for further fact-finding to determine the specific amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 bis, d. Igs. 74 del 2000; The court must order confiscation of illicit profits for tax evasion offenses, even in the absence of a prior seizure, requiring further factual ascertainment to quantify the amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: DONG XUEDUO nato il 15/03/1974 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG Silvia Salvadori: annullamento con rinvio limitatamente alla omessa confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ancona con sentenza del 13 maggio 2022 ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Dong Xueduo la pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74 del 2000, omessa presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta 2014, con imposta evasa di euro 58.051,00.
2. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Ancona, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione e falsa applicazione della legge penale. Il giudice ha omesso l'applicazione della confisca. Ai sensi dell'art. 12 bis, d. Igs. 74 del 2000, la confisca per il delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. 74 del 2000 andava disposta, sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o per equivalente. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona, limitatamente all'omessa confisca. La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche senza un sequestro in atto (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 - dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616); ora dispone espressamente in tal senso l'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000; precedentemente l'art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007. La somma per la confisca non risulta determinata nel suo preciso ammontare, sono necessari, quindi, ulteriori accertamenti di merito per disporre la confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dei beni con rinvio al Tribunale di Ancona.