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Sentenza — n. 7713/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming expulsion of foreigner during trial violates criminal procedure law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued that his expulsion decree, issued before the trial began, violated Article 13, paragraph 3 quater of Legislative Decree 286/1998 due to lack of judicial consent. The court ruled that because the expulsion was executed without judicial approval, the statutory bar on criminal proceedings did not apply, rendering the appellant's claim baseless.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 3 quater, d. Igs. 286/1998; The bar on criminal proceedings for expelled foreigners does not apply when the expulsion is executed without judicial consent, as the illegality of execution negates the procedural prerequisite for non-prosecution.

Parole chiave

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foreigner expulsion judicial consent criminal proceedings procedural inadmissibility Legislative Decree 286/1998 allontanamento espulsione nel diritto degli stranieri assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 3 quater, d. Igs. 286/1998
Inoltre, è stato giudicato nonostante fosse stato espulso con decreto emesso prima della citazione in giudizio, con la violazione dell'art. 13, comma 3 quater, d. Igs. 286/1998.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
La Corte di Cassazione con sentenza del 13 dicembre 2021 ha restituito nel termine Afrim Haxhijahja (art. 175 cod. proc. pen.) per l'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna 14 giugno 2013.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 39835 del 25/09/2012
(Sez. 2, Sentenza n. 39835 del 25/09/2012 Ud.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAXHI.JAHJA AFRIM ( C.U.I. 01SQPXR) nato il 16/10/1971 avverso la sentenza del 14/06/2013 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso chiedendo di acquisire la documentazione necessaria con rinvio dell'udienza. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna con decisione del 14 giugno 2013 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini ha rideterminato la pena nei confronti di Afrim Haxhijahja in 9 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 123.000,00 di multa relativamente ai reati in materia di stupefacenti contestatigli in rubrica. La Corte di Cassazione con sentenza del 13 dicembre 2021 ha restituito nel termine Afrim Haxhijahja (art. 175 cod. proc. pen.) per l'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna 14 giugno 2013.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 13, comma 3 quater, d. Igs. 286 del 1998). Il ricorrente era arrestato e giudicato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, T.U. stup. commesso il 14 giugno 2002; l'imputato non era a conoscenza del procedimento e il processo si è svolto nella sua assenza. Inoltre, è stato giudicato nonostante fosse stato espulso con decreto emesso prima della citazione in giudizio, con la violazione dell'art. 13, comma 3 quater, d. Igs. 286/1998. Il Tribunale del riesame in data 9 luglio 2002 in accoglimento dell'impugnazione disponeva la liberazione del ricorrente.

Il 12 luglio 2002 il Prefetto emetteva nei confronti del ricorrente provvedimento di espulsione, che veniva eseguito come si evince dal timbro del passaporto attestante la partenza con l'abbandono del territorio italiano il 13 luglio 2002. La sentenza della Corte di appello deve ritenersi nuIla in quanto emessa in assenza dell'imputato e senza il rispetto dell'art. 13, comma 3 quater del d. Igs. 286/1998. i L'assenza dell'imputato era dovuta ad una sua mancata incolpevole conoscenza del procedimento penale, inquanto espulso prima dell'inizio dello stesso.

Il processo penale è stato celebrato dopo circa 5 anni dall'espulsione, nel 2007. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità.

4. L'improcedibilità processuale prevista dall'art. 13, comma terzo quater, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 non opera se l'espulsione dello straniero che vi è sottoposto sia stata eseguita in difetto di nulla osta dell'autorità giudiziaria. (Sez. 2, Sentenza n. 39835 del 25/09/2012 Ud. (dep. 09/10/2012 ) Rv. 253450 - 01). Al riguardo, occorre chiarire che la norma che sancisce l'improcedibilità dell'azione penale, di cui al comma 3 quater deve essere letta in relazione a quanto previsto dai commi 3, 3 bis e 3 ter. In particolare, il comma 3 prevede che: "Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria." Nel caso di specie non risulta agli atti che sia stato chiesto all'autorità giudiziaria il nulla ostiR per eseguire l'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale.

Nessun nulla osta è stato concesso dall'autorità giudiziaria procedente. Se ne deve dedurre che nel caso di specie l'espulsione è stata illegittimamente eseguita, per carenza di potere, in difetto del nulla osta dell'autorità giudiziaria. Poiché l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale non è conforme allo schema legale, in questo caso, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'istituto della non procedibilità dell'azione penale, prevista dal comma 3, quater.Era onere del ricorrente, al fine dell'autosufficienza del ricorso in cassazione, allegare il nulla osta o, comunque, indicare specificamente la sua esistenza in quanto dal fascicolo non risulta nessun nulla osta all'espulsione.

Il problema dell'assenza incolpevole è stato già valutato dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha restituito nel termine il ricorrente per l'ìmpugnazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem