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Sentenza — n. 7537/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls conviction for tax fraud due to expiration of the statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance conviction of Giuseppe Tramontana for tax fraud without remanding the case. The defendant argued that the statute of limitations had expired and that the crime was committed in good faith, noting a pending identical case in Gela. The court agreed, finding that the maximum prescription period of seven years and six months had already elapsed by the appellate judgment date, rendering the conviction legally void.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 160 cod. pen.: The statute of limitations extinguishes the criminal action when the prescribed period has elapsed without prosecution, regardless of the specific date of the appellate decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal prescription tax fraud conviction annulment of sentence expiration of time limit pagamento dell'ammenda sanzioni penali multe non pagate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); omessa dichiarazione della prescrizione.
Art. 160 cod. pen.
Art. 83, quarto comma, d. I. n. 18 del 2020
Dai modelli F24 acquisiti la data del commesso reato è dal 26 febbraio 2015 al 3 settembre 2015; non trova applicazione neanche la sospensione per il Covid (art. 83, quarto comma, d. I. n. 18 del 2020) in quanto nessuna udienza risulta fissata nel periodo in considerazione.
art. 157 cod. pen
Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); omessa dichiarazione della prescrizione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U - Sentenza n. 5292 del 26/11/2020
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Testo completo

a 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Milano del 20 marzo 2023 è stata confermata la decisione del Tribunale di Monza del 22 aprile 2022 che aveva condannato Tramontana Giuseppe alla pena di mesi 4 di reclusione, relativamente al reato di cui all'art. 10 quater, d. Igs. 74 del 2000; reato commesso dal 26 febbraio 2015 al 3 settembre 2015 (crediti inesistenti portati in compensazione nell'anno di imposta 2015, per euro 73.917,23).

2. Tramontana Giuseppe proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); omessa dichiarazione della prescrizione. Dai modelli F24 acquisiti la data del commesso reato è dal 26 febbraio 2015 al 3 settembre 2015; non trova applicazione neanche la sospensione per il Covid (art. 83, quarto comma, d. I. n. 18 del 2020) in quanto nessuna udienza risulta fissata nel periodo in considerazione. 2.

2. Violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla eccezione di ne bis in idem. Dinanzi al Tribunale di Gela è pendente giudizio identico a quello oggi in giudizio, stesso anno di imposta (2015), con capo di imputazione sovrapponibile a quello contestato, in questa sede. Manca, inoltre, la motivazione sul dolo del reato in quanto il ricorrente era in perfetta buona fede. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

i 3. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Il reato risulta commesso dal 26 febbraio 2015 al 3 settembre 2015, come risulta dai modelli F24 richiamati in sentenza. La pena prevista per il reato di cui all'art. 10 quater, d. lgs. 74 del 2000 è quella più favorevole dell'epoca del commesso reato (da sei mesi a due anni di reclusione) e, conseguentemente, il termine massimo di prescrizione risulta decorso già alla data della pronuncia della sentenza della Corte di appello (anni 7 e mesi 6; la recidiva contestata nell'imputazione è stata esclusa dalla sentenza di primo grado). Non risultano sospensioni della prescrizione (vedi Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280432 - 02).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per