Italian court dismisses appeal against detention measure due to lack of manifest illogical reasoning in lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a request to replace prison custody with home detention. The appellant argued that the investigating judge and review tribunal failed to positively evaluate his cooperation and incorrectly selected his residence for home detention. The court ruled that the lower judges' assessment was logically sound given the defendant's continued criminal ties and the specific circumstances of the case, rejecting the claim that their reasoning was manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, 284, 274 cod. proc. pen.; A claim of violation of law or defect in reasoning is inadmissible when the lower court's decision is not manifestly illogical or contradictory, as the court of cassation cannot substitute its own logical reconstruction for that of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Isopo Cristian, nato a Roma il 04/02/1975 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27/09/2023, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'appello cautelare avanzato da Cristian Isopo avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, censurando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 125, 284 e 274 cod. proc. pen.. Evidenzia come il GIP prima e il Tribunale del riesame poi non abbiano valutato in termini positivi l'ampia collaborazione offerta dall'Isopo dopo l'arresto. Nei quattro interrogatori resi, lo stesso ha consentito agli inquirenti di individuare altri correi, a prova di un completo distacco dagli ambienti criminali.Il Tribunale di Roma erra poi nell'indicare il domicilio ove l'Isopo potrebbe essere posto agli arresti domiciliari come il luogo di detenzione dello stupefacente, trattandosi di posti diversi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio evidenzia che il vizio di motivazione ricorre solo allorquando il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non consente (alla Corte o al ricorrente) di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito - ma il principio si applica anche alla fase cautelare - una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.
U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Nel caso in esame, con concorde valutazione, i giudici della cautela hanno ritenuto che, in ragione delle concrete modalità del fatto (sottrazione di una ingente partita di droga al circuito criminale presso l'abitazione sita in via Cellulosa; rinvenimento di denaro, stupefacenti di diversi tipi e bilancini di precisione in due luoghi diversi) e della fattiva collaborazione della Schettino - la cui disponibilità all'accoglienza la Difesa aveva raccolto - alla prosecuzione dell'attività di riscossione delle somme dovute all'Isopo anche dopo il di lui arresto (circostanza desunta dai colloqui intercettati tra i due), non potessero dirsi recisi i legami con il circuito criminale, al quale l'Isopo era legato ai massimi livelli, potendo avere accesso ad informazioni privilegiate, quali il luogo di occultamento della partita di droga sottratta.
Tali motivazioni non presentano, ictu °culi, profili di manifesta illogicità sindacabili dalla Corte, né palesi violazioni di legge. Il ricorso, che si limita a contrapporre una propria valutazione delle esigenze cautelarí a quella - non manifestamente illogica o contraddittoria - dei giudici del riesame, è pertanto inammissibile.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. pr