Sentenza — n. 7458/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 18/07/2023, il GIP presso il Tribunale di Genova applicava a Gueye Sidy la pena concordata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. di un anno di reclusione e 1.000 euro di multa, con il beneficio della pena sospesa, disponendo nel contempo l'espulsione dello stesso dal territorio dello Stato 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, lamentando, con l'unico motivo, violazione di legge, avendo il giudice applicato la misura di sicurezza dell'espulsione, che non aveva costituito oggetto di accordo tra le parti, senza motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 444 cod. proc. pen, articolo 86 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 7458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, la giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 29586 del 28/05/2021, Nzebude, Rv. 281773 - 01; Sez. 6, n. 17183 del 18/04/2007, Samuel, Rv. 236452 - 01) ritiene che la concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto, implicitamente, ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione, disposta ai sensi dell'articolo 86 d.P.R. 309/1990.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gueye Sidy, nato in Senegal il 11/09/1994 avverso la sentenza del 18/07/2023 del GIP presso il Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18/07/2023, il GIP presso il Tribunale di Genova applicava a Gueye Sidy la pena concordata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. di un anno di reclusione e 1.000 euro di multa, con il beneficio della pena sospesa, disponendo nel contempo l'espulsione dello stesso dal territorio dello Stato 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, lamentando, con l'unico motivo, violazione di legge, avendo il giudice applicato la misura di sicurezza dell'espulsione, che non aveva costituito oggetto di accordo tra le parti, senza motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.\\, Questa Corte ritiene (v. Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921 - 01) che, «in tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere applicata dal giudice di merito con la sentenza di patteggiamento solo previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero» (conforme: Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okshtuni, Rv. 282883 - 01). Nel caso di specie, la sentenza non motiva in alcun modo in relazione alla pericolosità del Gueye, e va pertanto annullata.
Inoltre, la giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 29586 del 28/05/2021, Nzebude, Rv. 281773 - 01; Sez. 6, n. 17183 del 18/04/2007, Samuel, Rv. 236452 - 01) ritiene che la concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto, implicitamente, ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione, disposta ai sensi dell'articolo 86 d.P.R. 309/1990.
3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'espulsione disposta ai sensi dell'articolo 86 d.P.R. 309/1990. C