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Sentenza — n. 7441/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7441/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 20 luglio 2023, ha rigettato l'istanza di riesame proposta dalla HS Minerva srl (amm. Unico Giannetta Antonio Giuseppe), avverso il decreto di sequestro preventivo (della somma di euro 106.804,32) del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania del 14 marzo 2023, relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110, 483, 453, 459 cod. pen., 76, d.P.R. 445/2000, 27, d. Igs. 239/2010 e 10 quater d. Igs. 74 del 2000.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7441/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione la HS Minerva srl deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

Parole chiave

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appropriazione indebita di trattenute salariali sequestro fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta segreto fiscale azione di risarcimento danni da sequestro compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
2 Violazione di legge (art. 483 cod. pen., 10 quater d.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 20 luglio 2023, ha rigettato l'istanza di riesame proposta dalla HS Minerva srl (amm. Unico Giannetta Antonio Giuseppe), avverso il decreto di sequestro preventivo (della somma di euro 106.804,32) del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania del 14 marzo 2023, relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110, 483, 453, 459 cod. pen., 76, d.P.R. 445/2000, 27, d. Igs. 239/2010 e 10 quater d. Igs. 74 del 2000.

2. Ricorre in cassazione la HS Minerva srl deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 321 e 521 cod. proc. pen.); 2. 2 Violazione di legge (art. 483 cod. pen., 10 quater d. Igs. 74/2000, 88 d. I. 34/2000, 1, comma 46, I. 205/2017, 25 cost. e 521 cod. proc. pen.); 2.

3. Violazione di legge (art. 125, 325, 521 cod. proc. pen. 27 e 117 costituzione; art. 6 Cedu); 2.

4. Violazione di legge (art. 324, comma 7, 309, commi 9 e 9 bis, 325 e 10 cod. proc. pen.) 2.

5. Mancanza di motivazione sul periculum in mora. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso; il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia. Oltre alla rinuncia sussiste anche una sopravvenuta carenza di interesse per il dissequestro. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto (nel caso: dissequestro delle somme), non conosciuti i all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione (Vedi Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc. Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 23485901). PQM Dichiara inammissibile il