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Sentenza — n. 7437/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7437/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, con ordinanza del 27 giugno 2023, ha rigettato l'istanza di riesame di Leanza Marco Aurelio legale rappresentante della società Leantonio di Leanza Marco Aurelio & C. s.n.c., avverso il decreto di sequestro preventivo di 470 kg di sostanza oleosa, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 31 maggio 2023, relativamente ai reati di cui agli artt. 56, 515 e 483 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 515 cod. pen, art. 483 cod. pen; Sentenza — n. 7437/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E inoltre dichiarava il falso nel registro SIAN; l'ordinanza impugnata rileva che la dichiarazione di dati falsi è diversa dalla mancata istituzione del registro o mancata compilazione con diligenza; mentre la prima configura il reato di cui all'art. 483 cod. pen. le altre configurano solo illeciti amministrativi. Relativamente al tentativo di frode in commercio l'ordinanza adeguatamente motiva riscontrando come il possesso in magazzino dell'olio configura un tentativo di frode in commercio. Il ricorrente non contesta le analisi sull'olio, ma solo la configurabilità del tentativo.

Parole chiave

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grassi marchio olfattivo contraffazione di merci sostanza non dichiarata false indicazioni su attività commerciali difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 515 cod. pen
Per l'olio nessuna proposta di vendita o di messa in vendita è stata realizzata, in quanto l'olio (risultato alle analisi di sansa e non olio vergine di oliva) era detenuto nel magazzino, non risulta, quindi, configurabile il tentativo del reato di cui all'art. 515 cod. pen.
art. 483 cod. pen
E inoltre dichiarava il falso nel registro SIAN; l'ordinanza impugnata rileva che la dichiarazione di dati falsi è diversa dalla mancata istituzione del registro o mancata compilazione con diligenza; mentre la prima configura il reato di cui all'art. 483 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEANZA MARCO AURELIO nato a SCORRANO il 03/06/1964 avverso l'ordinanza del 27/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO di rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, con ordinanza del 27 giugno 2023, ha rigettato l'istanza di riesame di Leanza Marco Aurelio legale rappresentante della società Leantonio di Leanza Marco Aurelio & C. s.n.c., avverso il decreto di sequestro preventivo di 470 kg di sostanza oleosa, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 31 maggio 2023, relativamente ai reati di cui agli artt. 56, 515 e 483 cod. pen.

2. Ricorre in cassazione Leanza Marco Aurelio, legale rappresentante della società Leantonio di Leanza Marco Aurelio & C. s.n.c., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, comeANOosto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 125 e 321 cod. proc. pen., art 56, 515 e 483 cod. pen.). insussistenza del fumus dei reati. Al momento del sequestro della P.G., del quantitativo di olio, rinvenuto nei magazzini della società il ricorrente Leanza Marco Aurelio dichiarava che l'olio era per consumo personale della sua famiglia (e quella dei 6 fratelli e sorelle), non destinato alla vendita. Per le irregolarità del registro SIAN si applica la sola sanzione amministrativa e non quella penale (art. 7, d. Igs. 103 del 2016). Per l'olio nessuna proposta di vendita o di messa in vendita è stata realizzata, in quanto l'olio (risultato alle analisi di sansa e non olio vergine di oliva) era detenuto nel magazzino, non risulta, quindi, configurabile il tentativo del reato di cui all'art. 515 cod. pen.

Nessuna operazione di vendita poteva effettuarsi nel frantoio, in quanto alla data del sequestro non era iniziata la lavorazione delle olive. Non sussiste, pertanto, nessun elemento indiziario per la configurazione del delitto dì cui agli art. 56 e 515 cod. pen. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. J--\»

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolato in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione. Nel caso in giudizio i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093;

Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come la società in oggetto deteneva nel magazzino olio di sansa qualificato olio vergine di oliva.

E inoltre dichiarava il falso nel registro SIAN; l'ordinanza impugnata rileva che la dichiarazione di dati falsi è diversa dalla mancata istituzione del registro o mancata compilazione con diligenza; mentre la prima configura il reato di cui all'art. 483 cod. pen. le altre configurano solo illeciti amministrativi. Relativamente al tentativo di frode in commercio l'ordinanza adeguatamente motiva riscontrando come il possesso in magazzino dell'olio configura un tentativo di frode in commercio. Il ricorrente non contesta le analisi sull'olio, ma solo la configurabilità del tentativo.

Infatti questa Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che il tentativo può configurarsi anche con la sola detenzione delle merci ("Integra il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, la detenzione per la vendita di confezioni di olio extravergine di oliva, proveniente da altra azienda, con etichettarura che ne attesti la produzione ed il confezionamento presso lo stabilimento del detentore", Sez. 3, Sentenza n. 37508 del 28/09/2011 Ud. (dep. 18/10/2011 ) Rv. 251322 - 01). Del resto, «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc.

Bulgarella e altri, Rv. 26700701). Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli accertamenti di P.G., e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche e non collegate a precisi atti di indagine, valutazioni ipotetiche (consumo familiare), non valutabili in sede di giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

tx, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Afir. ' ricorrente al pagamento delle spese processuali e