Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7432/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7432/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7432/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso di Gennaro Sandro, nato a Casale Monferrato il 22/11/1978, avverso l'ordinanza in data 27/03/2023 del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'indagato la memoria dell'avv. Simone Vallese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 7432/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Il ricorrente è stato indagato del reato dell'art. 452-quaterdecies cod. pen., in qualità di consulente ambientale della A.R. S.r.l., unitamente all'amministratore unico, Giuliano Passalacqua, e all'amministratore della società intermediaria Treso S.r.l., Nicola Bassanetti. Il GIP ha individuato il periculum in mora nell'esistenza di trattative per la vendita a un fondo estero della società A.R. S.r.l., con conseguente rischio di dispersione dei beni e del denaro. Il Tribunale del riesame ha confermato tale motivazione, precisando che nel pc del ricorrente era stata trovata la cartella "Vendita" con il business plan e le notizie relative alle trattative condotte dal commercialista.

Parole chiave

Generato dall'IA
sequestro cautelare sequestro investigativo condizioni della detenzione preventiva minaccia alla sicurezza pubblica oggetto pericoloso dissequestro di beni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Gennaro Sandro, nato a Casale Monferrato il 22/11/1978, avverso l'ordinanza in data 27/03/2023 del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'indagato la memoria dell'avv. Simone Vallese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 27 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Sandro Gennaro avverso il decreto in data 16 febbraio 2023 del GIP del Tribunale di Torino che aveva disposto il sequestro preventivo dei suoi beni per il reato degli art. 110, 81 cpv e 452- quaterdecies cod. pen.

2. Il ricorrente articola un'unica censura per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al periculum in mora. Nella memoria ribadisce le sue difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente è stato indagato del reato dell'art. 452-quaterdecies cod. pen., in qualità di consulente ambientale della A.R. S.r.l., unitamente all'amministratore unico, Giuliano Passalacqua, e all'amministratore della società intermediaria Treso S.r.l., Nicola Bassanetti. Il GIP ha individuato il periculum in mora nell'esistenza di trattative per la vendita a un fondo estero della società A.R. S.r.l., con conseguente rischio di dispersione dei beni e del denaro. Il Tribunale del riesame ha confermato tale motivazione, precisando che nel pc del ricorrente era stata trovata la cartella "Vendita" con il business plan e le notizie relative alle trattative condotte dal commercialista.

La motivazione è però di mero stile, perché non vi è correlazione con la condotta contestata al ricorrente, il quale ha giustificato la disponibilità delle informazioni con l'esigenza di formulare un parere sul valore dell'azienda, circostanza ignorata dal Tribunale. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, affinché il Tribunale del riesame verifichi il ruolo del ricorrente nella società e rispetto alla vendita dell'azienda nonché il pericolo concreto che egli disperda i suoi beni, secondo i criteri delle Sezioni Unite Ellade (n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848-01).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 21 settembre