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Sentenza — n. 7254/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7254/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 4/7/2023, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile - per violazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - il gravame proposto da Samir Murtic avverso la sentenza emessa il 9/11/2022 dal Tribunale di Pescara con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7254/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il Murtic, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il gravame per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto la sentenza sarebbe stata emessa prima dell'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che introdotto nel codice di rito la norma richiamata), avvenuta il 30 dicembre 2002, ai sensi del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione procedura di annullamento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni inverosimili diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Murtic Samir, nato in Bosnia Erzegovina il 28/8/1973 avverso l'ordinanza del 4/7/2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lettieri, che ha chiesto annullare con rinvio l'ordinanza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Andrea Masotta, che ha chiesto, anche con note d'udienza, l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4/7/2023, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile - per violazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - il gravame proposto da Samir Murtic avverso la sentenza emessa il 9/11/2022 dal Tribunale di Pescara con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione il Murtic, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il gravame per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto la sentenza sarebbe stata emessa prima dell'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che introdotto nel codice di rito la norma richiamata), avvenuta il 30 dicembre 2002, ai sensi del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., in forza del quale con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Questa disposizione è stata introdotta nel codice di rito dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e la sua applicazione concerne soltanto le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto, ossia al 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 4.1. Il gravame contro la sentenza pronunciata a carico del ricorrente, a data 9/11/2022, non è dunque sottoposto all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., come invece affermato dalla Corte di appello.

5. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2024 Il C7igliere