Civil appeal dismissed for lack of specificity regarding the trial court's ability to evaluate new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Scognamiglio's civil appeal inadmissible due to a lack of specificity in his arguments. While the appellant claimed the trial court failed to properly assess evidence regarding the spread of disturbance, he did not clarify whether the court could have evaluated the new documentary and declarative evidence at the time the proceedings began. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A civil appeal is inadmissible if it fails to specify whether the trial court was able to evaluate the new evidence presented by the civil party at the time the adversarial proceedings were instituted.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO Mario, nato a Torre del Greco il 11/06/1974, parte civile nel procedimento a carico di:
1) DE ROSA Michele, nato a Vietri sul Mare il 09/04/1969 2) D'ARIENZO Marzia, nata a Salerno il 18/09/1971 avverso la sentenza emessa il 17/11/2022 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. Domenico Fasano, che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/11/2022, il Tribunale di Salerno, sentite le parti, pronunciava sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di DE ROSA Michele e D'ARIENZO Marzia, in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 659 cod. pen.
2. Con l'atto di appello (qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso dalla Corte territoriale a questa Suprema Corte), la parte civile SCOGNAMIGLIO Mario deduce l'erronea valutazione delle risultanze acquisite al fascicolo del Pubblico Ministero (consultato dal giudice prima di dare la parola alle parti), quanto alla responsabilità agli effetti civili rispetto al reato contestato agli imputati.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria di replica, il difensore si associa alle conclusioni del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Risulta invero dirimente il difetto di specificità del ricorso, che lamenta il mancato apprezzamento della prospettazione offerta dalla parte civile ma non specifica adeguatamente se, e in quale misura, il Tribunale era stato messo in condizione di valutare gli elementi riproposti in ricorso. Non è in particolare stato chiarito, nell'atto di impugnazione, se - al momento della instaurazione del contradditorio - il Tribunale fosse stato messo in grado di apprezzare le risultanze documentali (verbale assembleare) e dichiarative (precedenti deposizioni di soggetti indicati in lista) che la parte civile ricorrente ha posto a sostegno della tesi secondo cui gli effetti della condotta di disturbo degli imputati si sarebbero propagati ben oltre i limiti ritenuti in sentenza.
3. Le considerazioni fin qui svolte assumono un rilievo assorbente, ed impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 gennaio 2023 Il Consigli