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Sentenza — n. 6839/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against acquittal for waste storage overage as inadmissible for genericity and factual evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6839/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against their acquittal inadmissible. The defendants argued for the admission of a specific witness and challenged the court's factual reasoning regarding waste storage limits. The court rejected these claims because the requested witness was not formally requested during the trial and the acquittal was based on a valid assessment of factual circumstances rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 593, comma 1 c.p.p.: Appeals against acquittals are inadmissible for genericity if the contested evidence was not formally requested during the trial, and challenges to factual evaluations lack the required contradiction.

Parole chiave

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appeal against acquittal inadmissible appeal waste storage overage factual evaluation formal witness request ambito di applicazione ratione materiae divieto di immissioni eccessive esigibilità ragionevole

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 593, comma 1 c.p.p.
La Corte di appello di Genova, avendo correttamente riconosciuto l'inappellabilità della sentenza da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 593, comma 1, cod.
Art. 567, comma 5 c.p.p.
- non trattandosi di sentenza di condanna - ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 567, comma 5, cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 216 d.lgs. 152/2006
152/2006, per avere, in concorso tra loro, in qualità di amministratori della società "Verde Liguria Riciclaggi s.r.l.", che effettuava attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 d.lgs.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua
già Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) - Barberi Antonino, n. Messina il 11/02/1973 2) - Barberi Salvatore, n. Messina il 14/07/1969 avverso la sentenza del 14/01/2022 del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte rassegnate nell'interesse dei ricorrenti dall'avv. Carlo Fossati, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso, in subordine invocando l'intervenuta prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2022, il Tribunale di Savona ha pronunciato sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto nei confronti di Barberi Antonino e Barberi Salvatore in relazione al reato di cui all'art. 256, commi 1, lett. a), e 4 d.lgs. n. 152/2006, per avere, in concorso tra loro, in qualità di amministratori della società "Verde Liguria Riciclaggi s.r.l.", che effettuava attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 d.lgs. 152/2006, detenuto presso l'azienda in parola circa 24 m 3 di pneumatici fuori uso in messa in riserva, in qualità superiore allo stoccaggio massimo istantaneo dichiarato (20 m3) per l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese.

2. Avverso la sentenza - e l'ordinanza (implicita) di rigetto di prova emessa in giudizio - a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, l'imputato ha presentato appello, deducendo, con due distinti motivi, rispettivamente: 2.1. violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., per avere il Tribunale rigettato, con ordinanza implicita, la richiesta di escussione della teste Canepa Sara, che avrebbe potuto fare chiarezza sulle modalità di stoccaggio degli pneumatici all'interno del cassone, sulle ragioni per cui alcuni di essi si trovassero collocati all'esterno del medesimo e sulla loro possibile collocazione nel cassone; 2.2. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale pronunciato sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, pur avendo riconosciuto l'incertezza intorno alla quantità dei rifiuti in eccesso e alla possibilità di stoccarli correttamente nel cassone a fronte di una corretta opera di impilamento, ovvero l'incertezza intorno all'esistenza stessa del fatto di reato.

3. La Corte di appello di Genova, avendo correttamente riconosciuto l'inappellabilità della sentenza da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. - non trattandosi di sentenza di condanna - ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 567, comma 5, cod. proc. pen. e l'impugnazione può essere valutata come ricorso essendo stati proposti motivi deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Negli atti del fascicolo trasmessi a questa Corte non risulta alcuna lista testi depositata dalla difesa degli imputati, essendo presente la sola lista testimoniale del pubblico ministero, che non contiene il nominativo di Sara Canepa, né dal verbale di udienza risulta la richiesta di assunzione di detta testimone.

Ciò premesso, posto che in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è possibile contestare la mancata assunzione di una prova decisiva soltanto se si tratti di una prova a discarico richiesta nel dibattimento ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., difettando tale presupposto, il motivo non è deducibile (cfr. già Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 215809).

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito in sede di legittimità, trattandosi di questioni concernenti mere valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito, senza che sia ravvisabile nella motivazione della sentenza alcun profilo di contraddizione. In particolare, pur ritenendo fondata la contestazione sul piano oggettivo, il Tribunale ha rilevato che il corretto impilamento degli pneumatici nel cassone avrebbe aumentato lo spazio di stoccaggio ed ha per questa ragione riconosciuto la particolare tenuità del fatto dichiarando la non punibilità degli imputati ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Diversamente da quanto opinano i ricorrenti, tuttavia, non può leggersi in tale affermazione l'attestazione che il cassone sarebbe stato sufficientemente capiente per contenere tutti gli pneumatici in eccesso rinvenuti.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del