Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6810/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for false declarations to obtain Reddito di Cittadinanza benefit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6810/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Sebastiano Cerini's appeal against his conviction for false declarations made to obtain the Reddito di Cittadinanza benefit. Cerini argued that the crime requires specific intent to obtain an undeserved benefit and that the lower court failed to address why he used a CAF instead of acting with specific intent. The court held that the omission of asset details in the application, which were later discovered, constituted the crime regardless of the method used to prepare the document, as the statutory definition does not require proof of specific intent to deceive beyond the act of omission itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019; False declarations to obtain Reddito di Cittadinanza constitute the crime when they aim to secure a benefit not due or due in lesser measure, without requiring proof of specific intent to deceive beyond the omission of required information.

Parole chiave

Generato dall'IA
Reddito di Cittadinanza false declarations omission of assets criminal intent benefit fraud Corte di Cassazione penal liability reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
Con sentenza del 12/01/2023, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 14/07/2021, che aveva condannato Sebastiano Cerini in ordine al reato di cui all'art. 7 D.L.
Art. 47, comma terzo, cod. pen.
Decreto n. 68 del 28/4/2016
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 3, 6 luglio 2016, n. 27941
pen., ed è, pertanto, irrilevante ai fini della esclusione della relativa responsabilità (per tutte: sez. 3, 6 luglio 2016, n. 27941; sez.
sez. 1, 19 settembre 2017, n. 42795
27941; sez. 1, 19 settembre 2017, n. 42795).
n. 14512/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cerini Sebastiano, nato a Roma il 30/07/1964 avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette, per l'imputato, le conclusioni scritte depositate il 3 ottobre 2023 dall'Avv. Francesco Missori del Foro di Roma, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/01/2023, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 14/07/2021, che aveva condannato Sebastiano Cerini in ordine al reato di cui all'art. 7 D.L. n. 4/2019 alla pena di mesi quattro di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il Cerini. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione al delitto contestato. Sostiene il ricorrente che per essere penalmente rilevante, il mendacio deve sottendere l'intenzione di conseguire un beneficio non dovuto. Nel caso di specie, il patrimonio mobiliare dell'imputato era di soli 1.137 euro al di sopra della soglia di prevista dalla normativa.2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione; a fronte della censura sollevata in appello, secondo cui la domanda non era stata rivolta dall'imputato, bensì da un CAF, la Corte distrettuale non rispondeva in modo consono, soprattutto in riferimento alla sussistenza, negata dal ricorrente, del dolo specifico di agire nella consapevolezza di non avere i requisiti di legge per usufruire del RDC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Le censure esposte nei due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, contestano l'affermazione della sussistenza del reato di false dichiarazioni al fine della percezione del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, deducendo l'assenza di dolo in ordine alla omessa attestazione di cespiti da indicare nella dichiarazione resa al fine di ottenere il sussidio, o comunque l'innocuità del falso. 2.1. La sentenza di appello chiarisce che non può essere condivisa «la prospettazione difensiva principale che sposta sostanzialmente l'accento sulle modalità di trasmissione della domanda piuttosto che sul tenore della stessa; sul punto appare sufficiente rilevare che lo stesso imputato (nel corso dell'interrogatorio delegato reso il 26 settembre 2020, cfr. verbale acquisito in dibattimento in sua assenza) ha ammesso di essere titolare fin dal 2001 di partita iva inerente la sua attività di noleggio con conducente, nonché proprietario di un immobile sito in Pomezia è proprietario di 1/3 di un fondo rurale.

Trattasi di elementi che, al contrario, venivano del tutto omessi nella domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza perché sono emersi solo a seguito degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza. L'entità e la rilevanza delle circostanze emerse appare di tale spessore da escludere altresì qualsivoglia dubbio anche in ordine al profilo soggettivo della condotta». 2.2. La motivazione della sentenza - ossequiosa, peraltro, del principio di diritto espresso nell'informazione provvisoria della pronuncia diramata dalle Sezioni Unite della Corte, all'esito della pubblica udienza del 13 luglio 2023, n. 14512, secondo cui «le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in I. 28 marzo 2019, n. 26 solo se finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura inferiore» - non appare manifestamente illogica o contraddittoria.

Del resto, lo stesso ricorrente, si limita a generiche considerazioni sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato, reiterando le doglianze già formulate nel giudizio di appello, confinando il ricorso ai limiti dell'inammissibilità per difetto di specificità. 2.3. Quanto all'elemento oggettivo del reato, correttamente la Corte territoriale ha escluso la possibilità di prospettare alcuna ipotesi di innocuità del falso, posto che la sentenza ha accertato che il ricorrente ha omesso di segnalare, in occasione della presentazione della domanda per l'accesso al RDC, la sussistenza di proprietà immobiliari e una attività con partita IVA, elementi decisivi ai fini del godimento del beneficio in questione. 2.4.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, coglie nel segno il Procuratore generale laddove evidenzia che le censure concernenti l'assenza di dolo non sono ammissibili in sede di legittimità in quanto, lungi dall'evidenziare vizi di motivazione della sentenza impugnata, si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. A fronte degli elementi evidenziati dai giudici di entrambi i gradi di merito, le deduzioni formulate nel ricorso in ordine alla possibile mancanza del profilo soggettivo del dolo specifico, ove l'imputato si sia rivolto ad un CAF o ad un soggetto abilitato per farsi aiutare nella predisposizione e presentazione di una pratica burocratica delicata e comunque l'errore o l'ignoranza dello stesso, appaiono non proponibili in quanto meramente rivalutative e fattuali.

Questa Corte ha, del resto, in diverse occasioni affermato che l'erronea opinione dell'agente circa la necessità di fornire determinate informazioni, laddove tale dovere informativo sia previsto da norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, esula rispetto alla disciplina dell'errore su legge diversa da quella penale, di cui all'art. 47, comma terzo, cod. pen., ed è, pertanto, irrilevante ai fini della esclusione della relativa responsabilità (per tutte: sez. 3, 6 luglio 2016, n. 27941; sez. 1, 19 settembre 2017, n. 42795). Nel caso di specie, poi, ove l'omissione delle informazioni dovute è espressamente prevista come condotta penalmente rilevante, ove strumentale al conseguimento indebito del beneficio del reddito di cittadinanza, è evidente la estraneità della vicenda al tema dell'errore su legge extrapenale.

I motivi sono, pertanto, entrambi infondati.

3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p