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Sentenza — n. 6564/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against review order declaring evidence seizure ineffective due to missing documents.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a review order that declared a search and seizure decree ineffective because investigation files were not transmitted to the court. The prosecutor argued the seized documents sufficed to establish the crime's likelihood and that the case lacked interest since materials were returned to the suspect. The court rejected the appeal as inadmissible, ruling that the prosecutor's complaints were purely merit-based and lacked specific factual references, while also noting that the suspect's interest in reviewing the seizure remains valid even after document return.

Regesto Legislator

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Art. 324, comma 7; Art. 568, comma 4; Art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it raises purely merit-based arguments without specific factual references or if it mischaracterizes the scope of reviewable interest in evidence seizure proceedings.

Parole chiave

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search and seizure decree review order invalidity missing investigation files cassation inadmissibility merit-based arguments evidence seizure interest procurator appeal documenti sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 19/5/2023, il Tribunale del riesame della Spezia dichiarava inefficace il decreto di sequestro probatorio emesso dalla locale Procura della Repubblica il 28/4/2023, nel procedimento a carico di Adele Malco, per omessa trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata ha innanzitutto rilevato che il Pubblico Ministero, dando atto dell'avvenuta restituzione all'indagata della documentazione sequestrata, aveva trasmesso al Tribunale - ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. - determinati atti di indagine:
Art. 327, comma 7, cod. proc. pen.
Art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 18253 del 24/4/2008, Tchmil
Sez. 5, n. 34167 del 13/5/2019, Karya
Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, Xu
Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, Xu, Rv.
Sez. 3, n. 38113 dell'8/7/2022, Herrero
Tra le non massimate, Sez. 3, n. 38113 dell'8/7/2022, Herrero; Sez.
Sez. 3, n. 37729 del 13/7/2022, Pani
38113 dell'8/7/2022, Herrero; Sez. 3, n. 37729 del 13/7/2022, Pani; Sez.
Sez. 2, n. 18877 del 29/4/2021, Wronko
37729 del 13/7/2022, Pani; Sez. 2, n. 18877 del 29/4/2021, Wronko).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia nel procedimento a carico di Malco Adele, nata a La Spezia il 19/9/1955 avverso l'ordinanza del 19/5/2023 del Tribunale del riesame della Spezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagata, Avv. Andrea Corradino, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/5/2023, il Tribunale del riesame della Spezia dichiarava inefficace il decreto di sequestro probatorio emesso dalla locale Procura della Repubblica il 28/4/2023, nel procedimento a carico di Adele Malco, per omessa trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza degli artt. 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Premesso che la documentazione inviata dal Pubblico Ministero all'Ufficio avrebbe consentito di comprendere appieno il fumus del reato contestato, si lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse a proporre l'istanza, dal momento che la documentazione sequestrata il 3/5/2023 sarebbe stata interamente restituita all'indagata, previa estrazione di copia. La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, sarebbe univoca, anche a Sezioni Unite, ed un differente indirizzo sarebbe sorto soltanto quanto al peculiare caso di sequestro di dati informatici, evidentemente non assimilabile a quello in esame, nel quale sarebbero stati sequestrati soltanto documenti cartacei o, in parte, su chiavetta USB.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. L'ordinanza impugnata ha innanzitutto rilevato che il Pubblico Ministero, dando atto dell'avvenuta restituzione all'indagata della documentazione sequestrata, aveva trasmesso al Tribunale - ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. - determinati atti di indagine:

a) il decreto di perquisizione e sequestro con il relativo verbale;

b) l'annotazione di servizio della Guardia di Finanza del 27/4/2023;

c) un decreto di perquisizione e sequestro, con relativo verbale, emesso nei confronti della stessa indagata Malco nell'ambito di un diverso procedimento. Di seguito, l'ordinanza ha quindi affermato che il primo decreto di perquisizione faceva riferimento, in realtà, "ad un'ampia attività di indagine" - oggetto di atti non inviati al Collegio - nei termini de "i servizi di osservazione relativi ai conferimenti illeciti, i registri di carico e scarico dei rifiuti e la documentazione bancaria". 4.1. E' stata riscontrata, dunque, la mancata trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero, con conseguente perdita di efficacia della misura ai sensi degli artt. 327 comma 7 e 309, comma 10 cod. proc. pen. (per errore materiale indicato quale comma 9).

5. Tanto premesso, il Procuratore ricorrente lamenta la "non condivisibilità" della decisione, evidenziando, in primo luogo, che la documentazione allegata e quanto richiamato nel decreto "ben permettevano di comprendere quali fossero i fatti di reato ipotizzati, quindi il cd. fumus, e la configurabilità di un rapporto di pertinenzialità tra tale reato e la documentazione appresa". Ebbene, questa censura risulta inammissibile, sia perché proposta in termini di puro merito,'non consentiti in sede di legittimità, sia perché connotata da un carattere del tutto generico, privo di un qualunque riferimento al contenuto dei "documenti" e dei "fatti" richiamati ed al rilievo di questi nell'ottica della cautela adottata.

6. Risulta manifestamente infondata, poi, anche la censura successiva, con la quale si afferma che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse, dato che quanto sequestrato era stato già restituito all'indagata. A questo riguardo, la giurisprudenza più recente (successiva a Sez. U n. 18253 del 24/4/2008, Tchmil, richiamata nel ricorso) ha chiarito che, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto lo stesso ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (tra le altre, Sez. 5, n. 34167 del 13/5/2019, Karya, Rv. 277314;

Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, Xu, Rv. 272273. Tra le non massimate, Sez. 3, n. 38113 dell'8/7/2022, Herrero; Sez. 3, n. 37729 del 13/7/2022, Pani; Sez. 2, n. 18877 del 29/4/2021, Wronko). Tale interesse, peraltro, può risultare ancora più evidente nel caso in cui - come nella vicenda in esame - la restituzione della res sia comunque preceduta dall'estrazione di copia, così che il bene medesimo non "scompare" dagli atti di indagine, ma vi resta in termini fedelmente riproduttivi dell'originale. La concreta valutazione di questo interesse, inoltre, costituisce ancora un accertamento di merito, legato al fatto contestato e al rapporto con il bene sequestrato (e poi restituito), rimesso al Giudice della cognizione e non ulteriormente suscettibile di verifica in sede di legittimità.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso