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Sentenza — n. 5998/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic second ground lacking specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate specific evidence regarding the illicit destination of drugs and the presence of a cohabitant. The Court rejected the second ground as generic because it did not specifically address the factual arguments presented by the appellate court, violating the requirement for a reasoned critique under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: A cassation appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks a specific, reasoned confrontation with the factual and legal arguments advanced by the court of appeal in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds lack of specific argumentation cassation procedure reasoned critique requirement drug trafficking evidence procedural costs detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
Art. 63 cod. proc. pen.
art. 611 cod.proc.pen
Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 581 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.46610 del 09/10/2014
a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez.
Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013
a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv.
Sez.6, n.2652 del 21/11/2013
Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv.
Sez.6, n.6575 del 10/01/2013
258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923).
Sez.6, n.4613 del 25/01/2011
Sez.6, n.12146 del 12/02/2009
258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923).
Sez.2, n.19951 del 15/05/2008
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
Sez.2, n.11951 del 29/01/2014
Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cafiero Andrea, nato a Napoli il 23/07/1992 avverso la sentenza del 08/05/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Ausiello Gennaro, che ha concluso riportandosi alle conclusioni e chiedendo l'annullamento della sentenza con i provvedimenti conseguenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/05/2023, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa in data 17/12/2019 dal Tribunale di Civitavecchia all'esito di giudizio abbreviato, confermava l'affermazione di responsabilità di Cafiero Andrea per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990- detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a gr 36,43 corrispondenti a 95 dosi medie singole - e riduceva la pena a mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Cafiero Andrea, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la destinazione della detenzione di sostanza stupefacente è illecita ove emerga la destinazione a terzi, desumibile secondo il disposto dell'art. 73 comma 1 bis del d.P.R. n. 309/1990 da elementi indiziari sintomatici di una detenzione a fini non esclusivamente personali; nella specie, non erano presenti ben tre elementi sintomatici (modalità di presentazione dello stupefacente, mancato frazionamento, presenza nell'abitazione di altri soggetti stabilmente conviventi con il prevenuto) e la sola presenza di un bilancino di precisione non era elemento sufficiente; anche il dato quantitativo aveva un mero valore indiziario.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che, pur a fronte di specifico motivo di appello, la Corte territoriale non aveva argomentato in ordine alla circostanza della presenza nell'abitazione del Cafiero di altro soggetto, la sua convivente, che si era sin da subito addossata la detenzione dello stupefacente ma le cui dichiarazioni erano state dichiarate parzialmente inutilizzabili dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per violazione dell'art. 63 cod.proc.pen, pur essendo totalmente inutilizzabili; difettava, quindi, la motivazione in ordine alla attribuibilità della sostanza in via esclusiva al Cafiero; neppure era stato argomentato in maniera adeguata e logica in ordine al dedotto uso condiviso della sostanza stupefacente.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. La Corte territoriale, nel ritenere comprovata la responsabilità del Cafíero per la detenzione dello stupefacente a fini di spaccio, ha offerto una motivazione logica e coerente, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, rilevando come, oltre al dato quantitativo (95 dosi medie di sostanza stupefacente del tipo hashish), andassero valorizzati anche la suddivisione dello stupefacente in due distinti involucri (uno avvolto da carta stagnola, contenente il maggior quantitativo di hashish e l'altro, di minore quantitativo contenuto in un pacchetto di sigarette; entrambi rinvenuti nelle immediate adiacenze della porta d'ingresso) e la disponibilità di una serie di strumenti atti alla pesatura ed al porzionamento (bilancino e coltellino sporchi di sostanza), circostanze che, complessivamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente.

La motivazione è congrua e logica ed in linea con il consolidato principio di diritto, secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726;

Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha chiarito che il dedotto uso personale (la convivente del Cafiero avrebbe acquistato una cospicua scorta da destinare, per molti mesi, al consumo personale di entrambi, consumatori assolutamente occasionali di quantitativi modestissimi) non risultava verosimile in considerazione sia della notoria rapida decadenza di principio attivo dello stupefacente che del mancato riscontro del dichiarato uso personale, difettando anche il rinvenimento di materiale utilizzato a tale scopo.

Il ricorrente non si confronta specificamente con tali argomentazioni, risultando, quindi, la doglianza del tutto generica. Va ricordato che il motivo del ricorso deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568;

Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu