Italian Court dismisses appeal claiming prescription of animal cruelty crime due to permanent nature of offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the crime of keeping animals in incompatible conditions is permanent and ceased when the dog was seized and placed in a shelter. The court calculated that the five-year prescription period had not yet expired at the time of the lower court's decision, despite suspensions caused by the pandemic and legal delays. Consequently, the appeal failed to establish a valid ground for non-punishment, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 727, comma 2, cod. pen.; The crime of keeping animals in incompatible conditions is permanent, ceasing only when the condition is removed or the animal's availability is lost, thereby preventing the application of prescription before the condition is remedied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Catanzaro Filippo Orazio Salvatore, nato a Anaco (Venezuela) il 08/01/1975 avverso la sentenza del 21/07/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/07/2022, il Tribunale di Catania dichiarava Catanzaro Filippo Orazio Salvatore responsabile del reato di cui all'art. 727, comma 2, cod.pen., così riqualificata l'originaria contestazione per il reato di cui all'art. 544 ter cod.pen., e lo condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Catanzaro Filippo Orazio Salvatore, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per omessa dichiarazione di prescrizione del reato contestato, maturata alla data del 13.7.2022
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria" (Sez. 3, n. 21460 del 03/02/2015, Rv. 263998); nella specie alla data dell'accertamento 13.7.2017 seguiva contestualmente il sequestro e collocamento del cane presso struttura idonea di ricovero convenzionata con il Comune di Catania e, pertanto, da tale data iniziava a decorrere il termine prescrizionale massimo quinquennale (artt. 157, 160 e 161 cod.pen.), trattandosi di contravvenzione.
Tale termine, tenuto conto dei periodi di sospensioni del corso della prescrizione, pari a complessivi 124 (dal 9.3.2020 al 26.10.2020 in base alla disciplina emergenziale da Covid-19 e gg 60 per rinvio per legittimo impedimento del difensore dal 16.12.2021 al 21.7.2022) giorni sarebbe maturato alla data del 17.11.2022, successivamente alla data di deliberazione della sentenza impugnata Pertanto, contrariamente a quanto dedotto, alla data della decisione impugnata il termine prescrizionale del reato non era ancora decorso.
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d