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Sentenza — n. 5678/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as jurisdictional rulings are not appealable to the Supreme Court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Alberto Pioggia's appeal inadmissible regarding the territorial jurisdiction of the criminal trial. The defendant argued that the Bergamo court lacked competence due to uncertainty about the crime location, requesting a transfer to Verona or Monza. The court ruled that rulings declaring incompetence and ordering file transmission cannot be appealed to the Supreme Court, as they merely trigger conflict resolution mechanisms under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Rulings declaring incompetence and ordering the transmission of files to the competent court are not subject to appeal to the Supreme Court, as they do not definitively attribute jurisdiction but instead initiate conflict resolution procedures.

Parole chiave

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criminal jurisdiction territorial competence inadmissible appeal conflict of jurisdiction code of criminal procedure file transmission supreme court review incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod.
Art. 28 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 18 della legge n. 74 del 2000
Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione dell'art. 18 della legge n.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019
(ex multis, Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv.
Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016
275773; Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

o la seguente -9 FEB, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da IL FU N7 Pioggia Alberto, nato a San Cataldo il 12/05/1985 avverso la sentenza del 21/04/2023 del Gup del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2023 - resa in un procedimento per reati tributari - il Gup del Tribunale di Bergamo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione dell'art. 18 della legge n. 74 del 2000, sul rilievo che vi è un'oggettiva situazione di incertezza sul luogo della commissione di reati e che, dunque, dovrebbe essere ritenuto competente il Tribunale di Verona, luogo in cui era avvenuto il primo accertamento dei reati stessi, o quello di Monza, luogo di commissione del reato più grave.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art.28 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773; Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Rv. 267722). Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme