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Sentenza — n. 5670/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic censure of factual evaluations under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic censure of the lower court's factual findings rather than specific legal grounds. The appellant argued the trial court failed to consider the minor nature of the pollution and the subsequent cessation of operations, but the court noted the industrial scale of the facility negated any claim of particular tenuity. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the requirements of Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5; Art. 593, comma 3; Art. 606; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a non-appealable sentence containing only a fine must be qualified as a cassation appeal; such appeals are inadmissible if they merely contest factual evaluations without specific legal grounds under Article 606.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic censure of facts Article 606 criminal procedure factual evaluation review penal fine sentence appeal violazione degli oneri dell'autorizzazione diritto di emissione inquinamento industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
L'impugnazione - che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda - è inammissibile, essendo diretta, attraverso censure generiche, non riconducibili alle categorie di cui all'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda - è inammissibile, essendo diretta, attraverso censure generiche, non riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., a contestare valutazioni fattuali adeguatamente motivate.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda - è inammissibile, essendo diretta, attraverso censure generiche, non riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., a contestare valutazioni fattuali adeguatamente motivate.
art. 131-bis cod. pen
Infatti, il giudice di merito ha correttamente: rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Lonardo Giovanni, nato a Napoli il 16/11/1964; avverso la sentenza del 18/02/2021 del Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 febbraio 2021, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato Di Lonardo Giovanni alla pena dell'ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 279 e 269 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, in qualità di titolare dell'attività di calzaturificio Vela Sport Italia s.r.i., esercitato la suddetta attività senza la prescritta autorizzazione relativa alle emissioni.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, un'impugnazione qualificata come appello, lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la particolare tenuità del fatto, mentre avrebbe dovuto tenere conto delle dichiarazioni del teste della Guardia di Finanza, ai fini della dimostrazione della cessazione dell'attività di inquinamento da parte del ricorrente, ulteriormente confermata dal successivo dissequestro dell'opificio, dovuto alla rimozione dei macchinari che costituivano l'intero ciclo di operazioni di emissioni in atmosfera. Si sarebbe trattato, inoltre, di un episodio specifico e isolato, commesso da soggetto privo di precedenti penali. Gli stessi dati, ad avviso della difesa, avrebbero dovuto essere valutati, se non per l'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., almeno per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di elementi negativi di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L'impugnazione - che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda - è inammissibile, essendo diretta, attraverso censure generiche, non riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., a contestare valutazioni fattuali adeguatamente motivate. Infatti, il giudice di merito ha correttamente: rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto, poiché l'entità della lavorazione, svolta in un capannone industriale di grandi dimensioni, come evidenziato dalle fotografie in atti, esclude che il danno all'ambiente possa essere ritenuto di particolare tenuità; per analoghe ragioni, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vista la la mancanza di elementi positivi di giudizio.

Né la difesa contesta le affermazioni della sentenza impugnata circa la mancanza di prova di una pretesa concessione dell'autorizzazione e di una pretesa preesistenza delle condizioni per tale concessione. Quanto, poi, alla sostanziale regolarizzazione dell'impianto, la stessa è già stata presa in considerazione dal Tribunale nella scelta di irrogare la sola pena pecuniaria.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa