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Sentenza — n. 5499/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against demolition order where administrative regularization request lacks speedy resolution prospects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals by Pannitteri and Nicolosi challenging a demolition order for building violations. The applicants argued that their acquittal in 2017 and a subsequent administrative annulment in 2023 entitled them to a suspension pending urbanistic regularization. The court held that the demolition order remains valid because the applicants had taken no action for six years prior to their request, and the administrative procedure for regularization showed no signs of rapid conclusion.

Regesto Legislator

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Art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001; In cases of building violations, the execution judge must suspend demolition only if the subsequent administrative regularization procedure is likely to conclude rapidly, which is absent when the applicant has remained inactive for years prior to the request.

Parole chiave

Generato dall'IA
building violations demolition order administrative regularization suspension of execution urbanistic procedure passage in force execution judge ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001
In particolare, deve essere ribadito che in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 47263 del 25/9/2014, Russo
b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/9/2014, Russo, Rv.
Sez. 3, n. 32490 del 3/7/2023, Romagnoli
Successivamente, tra le molte, Sez. 3, n. 32490 del 3/7/2023, Romagnoli; Sez.
Sez. 3, n. 20678 del 21/2/2023, Fattorusso
32490 del 3/7/2023, Romagnoli; Sez. 3, n. 20678 del 21/2/2023, Fattorusso, non massimate).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Pannitteri Antonino Franco, nato a Paternò (Pa) il 10/3/1965 Nicolosi Vincenza Marcella, nata a Catania il 27/9/1973 avverso l'ordinanza del 18/7/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/7/2023, il Tribunale di Catania rigettava l'istanza presentata da Antonino Franco Pannitteri e Vincenza Marcella Nicolosi per ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Catania n. 87/2011, emessa nei confronti di Angelo Virgolini con riguardo a violazioni urbanistiche.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione Pannitteri e la Nicolosi, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. Il Giudice non avrebbe considerato che i ricorrenti, assolti dalla contestazione penale nel 2017, avrebbero riacquistato la titolarità dell'area e del fabbricato soltanto a seguito della sentenza del Tar Catania n. 2114 del 28/7/2022, irrevocabile il 26/2/2023, e che di lì a poco - il 19/5/2023 - avrebbero presentato domanda di regolarizzazione urbanistica del fabbricato, sulla quale l'amministrazione comunale di Paternò avrebbe manifestato l'interesse della collettività all'accoglimento. Il Giudice, pertanto, avrebbe dovuto sospendere l'ordine di demolizione in attesa delle determinazioni urbanistiche del Comune interessato, unico titolare dell'ordine urbanistico (e prontamente intervenuto), peraltro senza alcun pregiudizio per l'interesse dello Stato alla demolizione, specie a 12 anni dalla sentenza di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano infondati.

4. Il Giudice dell'esecuzione, in primo luogo, ha correttamente sottolineato che i ricorrenti avevano presentato domanda di sanatoria edilizia (rectius: di permesso di costruire) soltanto il 19/5/2023, a circa sei anni dalla pronuncia della Corte di appello che aveva reso definitiva la condanna del Virgolini per gli abusi edilizi, e quando il procedimento per la demolizione era già iniziato da tempo; una domanda, dunque, ritenuta dal Giudice "più che altro" finalizzata ad evitare che il procedimento stesso giungesse a compimento. Sul punto, peraltro, appare soltanto suggestiva la tesi della difesa secondo cui i ricorrenti avrebbero agito in tal senso solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa (febbraio 2023) che aveva annullato il provvedimento di acquisizione gratuita del manufatto e del fondo al patrimonio disponibile del Comune; se, per un verso, tale sequela cronologica può essere riscontrata (l'ordinanza comunale, peraltro, era stata annullata solo con riguardo alla misura dell'area acquisita, rispetto a quella oggetto dell'abuso), per altro verso risulta certo - così come afferma l'ordinanza impugnata - che l'immobile non è stato ancora sanato e che, lungo i sei anni citati, non è stata adottata dai ricorrenti alcuna iniziativa in tal senso, pur a fronte di un ordine di demolizione ritualmente irrogato ed oggetto di pronuncia ormai irrevocabile. 4.1.

A questo riguardo, peraltro, il Collegio osserva che - contrariamente a quanto affermato nell'impugnazione - i ricorrenti non erano stati "assolti" dalla contestazione loro mossa ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: condannati in primo grado, con ordine di demolizione dell'abuso edilizio, gli stessi erano stati infatti prosciolti in appello per intervenuta prescrizione, con conferma dell'ordine stesso, cui non avevano mai adempiuto.5. Sotto altro profilo, poi, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente richiamato i presupposti - fissati da questa Corte - in presenza dei quali l'ordine di demolizione è suscettibile di revoca, evidenziandone la radicale assenza nel caso in esame.

In particolare, deve essere ribadito che in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare:

a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento;

b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/9/2014, Russo, Rv. 261212. Successivamente, tra le molte, Sez. 3, n. 32490 del 3/7/2023, Romagnoli; Sez. 3, n. 20678 del 21/2/2023, Fattorusso, non massimate). Ebbene, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di questi principi e ha rigettato l'istanza di sospensione osservando - con argomento non manifestamente illogico - che la procedura di sanatoria non aveva prodotto, allo stato, alcun apprezzabile esito, così che non era prevedibile, né prospettabile, l'emissione in tempi brevi - o comunque individuabili con accettabile precisione - di un provvedimento di sanatoria.

6. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Cos