Italian Court dismisses criminal appeal due to defendant's personal withdrawal of the request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally withdrew the request on October 19, 2023. Although the defendant had initially filed an appeal against the second-instance judgment confirming drug and weapons convictions, he subsequently renounced the legal action. The court ruled that this withdrawal rendered the appeal void under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a dismissal and an order for the defendant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant personally withdraws the request, thereby extinguishing the right to appeal and subjecting the appellant to the payment of procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Isaoui Mohamed Hamza, nato in Tunisia il 08/09/1972; avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 giugno 2023, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza di condanna di primo grado per reati in materia di stupefacenti e armi e, preso atto, del concordato tra le parti, ha rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio. 1 Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
3. Con atto depositato del 19 ottobre 2023, l'imputato personalmente ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d