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Sentenza — n. 5479/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, holding appellate court correctly applied prescription and did not need to examine new grounds on merits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Monteleone's appeal against the Second Instance Court's decision to declare non-prosecution due to prescription. Monteleone argued the appellate court failed to consider a Constitutional Court ruling that reclassified certain offenses as contraventions, which should have triggered a different legal outcome. The court found the appellate court had correctly applied the new classification and prescription rules, noting that issues regarding the restoration of the site's original state belong to the merits and cannot be reviewed at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 181, comma 1-bis, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42; The Court of Cassation holds that when an appellate court correctly reclassifies offenses based on Constitutional Court jurisprudence and applies the resulting prescription periods, it is not required to examine additional grounds regarding the restoration of the site's original state, as such matters pertain to the merits and fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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prescription of offenses reclassification to contravention Constitutional Court ruling merits of the case non-prosecution declaration restoration of site cassation review limits motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 181, comma 1-bis, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42
Con riguardo, infine, alla dedotta estinzione del capo D) per rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 181, comma 1 -quinquies, d.
Art. 181, comma 1-quinquies, d. Igs. n. 42 del 2004
Con riguardo, infine, alla dedotta estinzione del capo D) per rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 181, comma 1 -quinquies, d.
Art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza, pertanto, non merita censura, perché correttamente motivata anche sul reato di cui al capo D); la Corte di appello, peraltro, ha riscontrato anche l'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., così ulteriormente rafforzando la declaratoria di estinzione per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen
La sentenza, pertanto, non merita censura, perché correttamente motivata anche sul reato di cui al capo D); la Corte di appello, peraltro, ha riscontrato anche l'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., così ulteriormente rafforzando la declaratoria di estinzione per prescrizione.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 2016
Con riguardo al capo D), la Corte di appello non avrebbe esaminato i motivi aggiunti depositati il 27/4/2023, con i quali si evidenziava l'intervenuta modifica normativa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016.
Sentenza del Tribunale del 12/11/2014
Con sentenza del Tribunale del 12/11/2014, il Monteleone è stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt.
Sentenza della Corte di appello del 18/5/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Monteleone Giuseppe, nato a Napoli il 10/8/1963 avverso la sentenza del 18/5/2023 della Cote di appello d Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto al capo D), per prescrizione, con dichiarazione di estinzione dello stesso per intervenuta remissione in pristino

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/5/2023, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 12/11/2014 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Monteleone in ordine ai reati ascrittigli, perché estinti per prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, con vizio di /C1'n ) motivazione; omessa valutazione dei motivi aggiunti. Con riguardo al capo D), la Corte di appello non avrebbe esaminato i motivi aggiunti depositati il 27/4/2023, con i quali si evidenziava l'intervenuta modifica normativa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016. Tale modifica, peraltro rilevabile d'ufficio, avrebbe imposto, per un verso, la riqualificazione dell'ipotesi delittuosa in contravvenzione e, per altro verso, la dichiarazione di estinzione del reato alla luce dell'intervenuto ripristino dello stato dei luoghi, documentato sin dal primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta infondato.

5. Con sentenza del Tribunale del 12/11/2014, il Monteleone è stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo A), 64, 71, 65 e 72, stesso decreto (capo B), 181, comma 1- bis, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo D), 734 cod. pen. (capo E), e condannato alla pena complessiva di un anno di reclusione, ritenuto più grave il delitto di cui al capo D).

6. Con sentenza di appello del 18/5/2023, qui impugnata, la Corte ha invece constatato l'intervenuta estinzione per prescrizione di tutte le condotte contravvenzionali, ed ha perciò dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato "in ordine ai reali lui ascritti".

7. Così sintetizzate le pronunce di merito, non può essere accolta la tesi difensiva in forza della quale la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23/3/2016, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una parte dell'art. 181, comma 1-bis in esame, ha limitato la natura delittuosa della fattispecie agli interventi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

In particolare, l'ampio richiamo, in sentenza, alle "ipotesi contravvenzionali accertate il 23.9.09", in uno con l'assenza di ogni riferimento ad un'ipotesi delittuosa, consente di ritenere che la Corte di appello abbia ben tenuto presente la sentenza n. 56 del 2016 citata, abbia quindi riqualificato in contravvenzione il delitto di cui al capo D) e, infine, abbia dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati (tutti "ormai" contravvenzionali) contestati al Monteleone.

8. La sentenza, pertanto, non merita censura, perché correttamente motivata anche sul reato di cui al capo D); la Corte di appello, peraltro, ha riscontrato anche l'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., così ulteriormente rafforzando la declaratoria di estinzione per prescrizione.

9. Con riguardo, infine, alla dedotta estinzione del capo D) per rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 181, comma 1 -quinquies, d. Igs. n. 42 del 2004, il Collegio osserva che la questione attiene al merito della vicenda e non può essere trattata in questa sede, nella quale la Corte non è ammessa a verificare la documentazione allegata al ricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos