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Ordinanza — n. 5477/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to alleged defects in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic filed an immediate cassation appeal against a first-instance judgment acquitting three defendants on grounds of prescription and non-existence of the crime. The court found that the appellant's arguments primarily challenged the reasoning and motivation of the lower court rather than the legal application itself. Consequently, the appeal was converted into a regular appeal to the Court of Appeal of Florence for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 1; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: When a cassation appeal is based on defects in the reasoning or motivation of the contested judgment, it is converted into an appeal.

Parole chiave

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immediate cassation appeal defect in reasoning conversion to appeal art 606 comma 1 procurator of the republic controllo dei lavori costruzioni non autorizzate clausola d'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 3, 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Lo stesso Collegio, ancora, non avrebbe applicato correttamente l'art. 3, d.P.R.
Art. 323, 479 cod. pen.
Art. 501, comma 1-bis, cod. proc. pen.
A tale riguardo, peraltro, si lamenta anche la violazione dell'art. 501, comma 1-bis, cod.
Art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Tanto premesso, il Collegio rileva che il Procuratore della Repubblica di Livorno ha proposto un ricorso immediato per cassazione a fronte di una sentenza appellabile, sebbene il tenore di molte delle censure concerna, invero, proprio l'art. 606, comma 1, lett.
art. 479 cod. pen
Infine, si contesta l'errata interpretazione dell'art. 479 cod. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe considerato il falso per omissione, pur oggetto di contestazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 3.
art. 569 cod. proc. pen
L'art. 569 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di Lombardo Mark David, nato in Messico 1'8/2/1949 Bianchini Claudio, nato a Firenze 1'11/8/1946 Simoncini Simone, nato a Viareggio (Lu) il 7/9/1964 Bartoletti Walter, nato a Casale Marittimo (Pi) 1'11/7/1946 Marsili Andrea, nato a Cecina (Li) il 13/6/1966 avverso la sentenza del 21/3/2023 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, Avv. Emiliano Porri, Duccio Bertini, Paolo Barabino e Davide Sangiorgio, che hanno chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/3/2023, il Tribunale di Livorno dichiarava non doversi procedere nei confronti di Mark David Lombardo, Claudio Bianchini e Walter Bartoletti in ordine ai reati di cui ai capi 2), lett.

d) e 4, lett.

c) della contestazione, in quanto estinti per prescrizione; assolveva gli stessi dalle residue imputazioni, insieme a Simone Simoncini e ad Andrea Marsili, perché il fatto non sussiste.

2. Propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 3, 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 323 e 479 cod. pen., 501 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe errato la considerazione degli interventi edilizi, che costituirebbero nuova costruzione non rimovibile, come risulterebbe chiaramente dalle modalità di costruzione, ossia dal fatto che le strutture portanti sarebbero costituite da pilastri in acciaio bloccati nel cemento, e che di questo materiale sarebbe pure il solaio.

A tale riguardo, peraltro, si lamenta anche la violazione dell'art. 501, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe acquisito - e poi ampiamente utilizzato - alcune consulenze tecniche della difesa prodotte al dibattimento, senza assegnare al pubblico ministero la possibilità di esaminarne il contenuto; la riserva assunta sulla relativa eccezione del pubblico ministero, inoltre, non sarebbe mai stata sciolta. Si lamenta, ancora, che, con riguardo alle violazioni urbanistiche, gli imputati sarebbero stati assolti perché il fatto non sussiste, mentre formula corretta, se del caso, avrebbe dovuto essere "per essere i reati estinti per intervenuta sanatoria".

Con riguardo, poi, alla dedotta addizione funzionale R7, l'istruttoria non ne avrebbe confermato tale natura, peraltro esclusa dal consulente della Procura, architetto Rossi, le cui parole sarebbero state travisate dal Tribunale. Lo stesso Collegio, ancora, non avrebbe applicato correttamente l'art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001, in tema di interventi di nuova costruzione, ed in particolare la lettera e5); ne consegue che sia l'ampliamento definito in sentenza come addizionale funzionale, sia quello definito sopraelevazione costituirebbero, in realtà, nuove costruzioni.

In ordine, poi, alla rimovibilità delle stesse opere, la sentenza sarebbe palesemente viziata, confondendo tale concetto con quello di demolibilità, invero riferibile a qualunque opera, anche in cemento armato, magari usando esplosivo. Peraltro, l'art. 11, All. 5, della normativa urbanistica del Comune di Rosignano Marittimo, chiederebbe che nella relazione tecnica siano spiegate le modalità di montaggio e smontaggio delle opere, quel che non sarebbe possibile nel caso di specie. Infine, si contesta l'errata interpretazione dell'art. 479 cod. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe considerato il falso per omissione, pur oggetto di contestazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 3.

L'art. 569 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 1, che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Al comma 3, poi, si prevede che la disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lettere d) ed e); in tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

4. Tanto premesso, il Collegio rileva che il Procuratore della Repubblica di Livorno ha proposto un ricorso immediato per cassazione a fronte di una sentenza appellabile, sebbene il tenore di molte delle censure concerna, invero, proprio l'art. 606, comma 1, lett.

e) appena richiamato, ossia il vizio di motivazione. 4.1. In particolare, con riguardo alla tematica della "duratura permanenza" degli interventi, l'impugnazione afferma espressamente che "la motivazione sembra essere conseguenza di rilevanti equivoci", di seguito ampiamente indicati (pag. 5); fino al punto di sostenere che "le cose stanno esattamente all'opposto da come vengono ricostruite nella motivazione della sentenza." Anche l'ulteriore argomento di censura, concernente le modalità di costruzione delle opere, pur deducendo in apparenza una violazione di legge, si sviluppa, in realtà, su una contestazione al tessuto motivazionale della decisione: al punto che (pag.

6) il ricorso sostiene che "le valutazioni del Tribunale, su questo punto espresse a pag. 20 della motivazione, risultano (...) eccentriche rispetto al vero tema della decisione". Ne emerge, pertanto, una doglianza evidentemente mossa ai sensi della lettera e) già richiamata. 4.2. Di seguito, con riguardo a quello che l'impugnazione definisce "il tema centrale della vicenda", ossia la ritenuta addizione funzionale R7, l'impugnazione si sviluppa ancora lungo una censura alla motivazione, specie nella parte in cui tratta il tema delle nuove costruzioni e della possibile rimozione dell'intervento; a questo riguardo il ricorso, richiamata la lettera delle disposizioni ritenute applicabili nel caso di specie, contesta il significato che la sentenza avrebbe attribuito al tema della rimovibilità, lamentando di fatto che il Tribunale avrebbe offerto di tale concetto una interpretazione viziata (e manifestamente illogica), confondendo la rimozione con la demolizione (pagg. 16-17). 4.3.

Infine, con riferimento al delitto di cui all'art. 479 cod. pen., è esplicita la censura di omessa motivazione, sul presupposto che il Tribunale di Livorno non avrebbe "in alcun modo affrontato" il tema del falso per omissione.

5. In forza di queste considerazioni, riconosciuta la volontà del ricorrente di censurare la motivazione del provvedimento impugnato, se ne impone la conversione in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze