Italian court annuls GIP order for football fan ban due to violation of 48-hour defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP's confirmation order without remittal, declaring the administrative ban null and void. Eligio Lorusso argued that the GIP failed to respect the mandatory 48-hour period required for him to review documents and submit counter-arguments after the police authority's notice. The court ruled that this time limit is indispensable for the right of defense, and its violation causes general nullity of the confirmation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 Cost.; Art. 100 c.p.p.: The confirmation of an administrative measure imposing obligations on a suspect requires a mandatory 48-hour interval following notification to allow for the exercise of defense rights; failure to observe this term renders the confirmation null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORUSSO ELIGIO nato a ANDRIA il 27/09/1984 avverso l'ordinanza del 28/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG , DoiroR PteTko G-PIEZA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Eligio Lorusso ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Trani, di convalida del provvedimento emesso in data 24/07/2023 dal Questore di Trani Barletta Andria, con il quale veniva disposto il divieto di accesso in tutti i luoghi del territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di Pubblica Sicurezza di Terni in occasione delle partite della squadra della Fidelis Andria, anche amichevoli, quindici minuti e cento minuti dopo l'orario di inizio di ogni partita, na sola volta, trenta minuti dopo l'orario di inizio delle partite della eu i medesima squadra quando gioca in trasferta, per la durata di anni cinque. 2.1.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 27/07/2023, alle ore 18,20, e che la convalida da parte del G.i.p. è stata emessa e depositata in cancelleria in data 28/07/2023, alle ore 14,35. Il giudice non ha, dunque, rispettato il termine di 48 ore decorrente dalla notifica al prevenuto del provvedimento del questore, intervallo di tempo necessario affinché l'interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida.
Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del - provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez.
U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 27/07/2023, alle ore 18,20, la richiesta del Pm è stata depositata in data 28/07/2023 alle ore 12,10 e a convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in cancelleria in data 28/07/2023, alle ore 14,35 s ) A.1 4)^ ,t ivt AIAI r_A L, JI.A f A 44 t Ali 2 15 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Barletta Andria Trani del 24/07/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Barletta Andria Trani. Così deciso all'udienza del 6 dicembre 2023 il Consigliere