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Sentenza — n. 5171/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annells plea deal sentence for omitting mandatory confiscation of illicit profit under D.Lgs 74/2000.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a plea bargain sentence that omitted mandatory confiscation of illicit profits. The court held that while the General Prosecutor cannot appeal sentencing decisions, they may appeal when a mandatory security measure like confiscation is legally required but ignored. Consequently, the sentence was annulled and remanded for a new trial to determine the extent of the illicit profit.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The General Prosecutor may appeal a plea bargain sentence omitting mandatory confiscation of illicit profit, as this omission renders the security measure illegal despite general appeal restrictions.

Parole chiave

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mandatory confiscation illicit profit plea bargain appeal D.Lgs 74/2000 General Prosecutor standing security measure legality remand for new trial liquidazione in capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ed ha dedotto, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per non avere il Tribunale disposto la confisca diretta obbligatoria del profitto del reato, o dei beni dì cui il reo ha la disponibilità, per un valore equivalente.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
279348-03, la sentenza di «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
74 del 2000 - in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
Art. 445 cod. proc. pen.
74 del 2000, in quanto tale omissione determina l'illegalità di tale misura di sicurezza, non ostandovi il divieto ex art. 445, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Sulla legittimazione a ricorrere avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria si richiama Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
74 del 2000 - in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin
Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla
per l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria si richiama Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv.
Sez. 3, n. 44657 del 06/04/2023, Faccenda
275896-01; Sez. 3, n. 44657 del 06/04/2023, Faccenda, non massimata).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CAPILUPPI ALESSANDRO nato a MANTOVA il 16/09/1975 avverso la sentenza del 28/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG Il PG conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 aprile 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato ad Alessandro Capiluppi, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuzione per il rito, la pena di 2 mesi di reclusione, convertita in C 4.500 di multa, con la sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 10 -bis d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della Capiluppi Enzo S.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova in data 20 settembre 2018), omesso di versare, entro il termine annuale di presentazione del modello 770 semplificato, le ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nel 2015, per C 161.806,30 (in Cullatone, il 15 settembre 2016, termine per la presentazione della dichiarazione).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 448, comma 2 -bis, 606 cod. proc. pen. il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ed ha dedotto, con l'unico motivo, la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per non avere il Tribunale disposto la confisca diretta obbligatoria del profitto del reato, o dei beni dì cui il reo ha la disponibilità, per un valore equivalente. Le condotte contestate ad Alessandro Capiluppi avrebbero generato, per la società di cui l'imputato era socio al 50% e amministratore unico, un profitto pari alle somme non versate all'Erario.

L'imposta non risulterebbe esser stata pagata, fatta eccezione per «minimi e tardivi versamenti» (pag. 2 del ricorso). La confisca del profitto è obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e, benché ne ricorressero tutti i presupposti, il Tribunale nulla avrebbe disposto. Sulla legittimazione a ricorrere avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria si richiama Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896-01.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. li ricorso è fondato. 1.1. Per Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03, la sentenza di «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge - quale è la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, ex art. 12 -bis d.lgs. n. 74 del 2000 - in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Il Pubblico ministero può ricorrere per la cassazione di una sentenza di condanna emessa ex art. 444 cod. proc. pen., nel caso in cui il Giudice abbia omesso di applicare la confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto tale omissione determina l'illegalità di tale misura di sicurezza, non ostandovi il divieto ex art. 445, cod. proc. pen., limitato alle sole pene accessorie e alle misure dì sicurezza diverse dalla confisca (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896-01; Sez. 3, n. 44657 del 06/04/2023, Faccenda, non massimata). 1.2.

Nel recepire l'accordo, il Tribunale ha omesso, in violazione di legge, di disporre la confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, che è sottratta alla disponibilità delle parti ed è irrogabile anche in assenza di un precedente provvedimento di sequestro. Il Procuratore generale, nel ricorso, ha dato conto che la società di cui Alessandro Capiluppi era legale rappresentante ha tratto profitto della condotta illecita e che vi sono stati «minimi e tardivi versamenti» di imposta (pag. 2).

2. La sentenza impugnata, pertanto, ferma restando la statuizione relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti ormai irrevocabile, deve essere annullata con rinvio all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, in diversa persona fisica, limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. L'annullamento con rinvio si impone dovendo procedersi con valutazioni di merito alla determinazione della natura di confisca da disporre e dell'entità del profitto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova, in