Italian Supreme Court annuls appeal order for late appeal due to missing 30-day motivation reservation in judgment text.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Rome Court of Appeal's order dismissing Xiaomin Xiang's appeal as untimely. The appellant argued the appeal was filed within the 30-day period reserved for the first-instance judgment's motivation, which was omitted from the written text despite being read in court. The Court ruled that the oral reading prevails over the written text and confirmed the appeal was timely under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 cod. proc. pen.; In case of divergence between the judgment's text and the oral reading regarding the deadline for depositing the motivation, the term indicated in the oral reading prevails.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Cancelleria SENTENZA °e, -- 2 FE, 2624 sul ricorso proposto da Xiang Xiaomin, nato in Cina il 16/3/1976 avverso l'ordinanza del 24/5/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 24/5/2023, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile - perché tardivo - il gravame proposto da Xiaornin Xiang avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale il 12/1/2023.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - la mancanza di motivazione con riguardo all'art. 585 cod. proc. pen. La difesa avrebbe depositato l'atto di appello il 23/3/2023, dunque tempestivamente, tenuto conto che il dispositivo letto in udienza avrebbe contenuto l'espressa riserva del a deposito della motivazione in 30 giorni; questa dicitura, tul:tavia, non sarebbe stata ripresa nella sentenza depositata, con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il termine riservato dal Tribunale fosse di soli 15 giorni. In presenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione, dunque, sarebbe il primo a prevalere, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, così da doversi annullare la pronuncia impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
4. Come verificato da questa Corte, la sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Roma il 12/1/2023, con espressa riserva di deposito della motivazione in 30 giorni, come da dispositivo letto in udienza; la motivazione stessa è stata depositata il 23/1/2023, ma nel testo del dispositivo - riportato in calce - è stato omesso il riferimento al termine citato. Ebbene, la Corte di appello non ha riscontrato la difformità, e dunque ha giudicato tardivo il gravame, depositato il 23/3/2023: a giudizio del Collegio, infatti, ed anche considerando i 15 giorni aggiuntivi di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (stante l'assenza dell'imputato, dichiarata in primo grado), i 30 giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. scadevano il 13/3/2023.
5. Tanto premesso, deve essere qui ribadito che in caso di divergenza tra dispositivo e motivazione in ordine al termine per il deposito della sentenza, deve accordarsi prevalenza al termine indicato nel dispositivo letto in udienza, non essendo ammessa alcuna successiva modifica dello stesso se non mediante la procedura di cui all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2, n. 46856 del 3/11/2021, Ogundien, Rv. 282440). Ne consegue che l'appellante ha calcolato il termine per il deposito del gravame in modo corretto, a norma dell'art. 585, commi 1, lett.
c) e 1-bis, cod. proc. pen., termine con scadenza il 12/4/2023, tenuto conto della riserva della motivazione in 30 giorni; l'atto depositato il 23/3/2023, pertanto, era tempestivo.
6. L'ordinanza in oggetto, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023 Il Cons,igliere