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Sentenza — n. 4750/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest as the residence obligation measure had already expired.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4750/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the maximum duration of the residence obligation measure had already expired, eliminating the applicant's legal interest. The applicant argued for a retrial regarding territorial jurisdiction, lack of specific reasoning in the genetic order, and the ineffectiveness of the measure, but these arguments were moot. Consequently, the Court ruled that the appeal could not be examined on the merits due to the absence of a pending legal interest.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the measure subject to review has already expired, resulting in the absence of legal interest in the applicant.

Parole chiave

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lack of legal interest expired precautionary measure inadmissible appeal residence obligation procedural economy luogo del reato sanzioni penali alloggio sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 617 cod. proc. pen.
Art. 10 comma 3 cod. proc. pen.
E si aggiunge, esaminando il provvedimento del tribunale del riesame, che a seguire il ragionamento per cui la associazione in parte sarebbe da individuarsi in Italia e in parte all'estero, si dovrebbe allora dovuto fare applicazione dell'art. 10 comma 3 cod.
Art. 8 cod. proc. pen.
Art. 9 cod. proc. pen.
Art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Con violazione dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. per essersi sostituito il tribunale al Gip senza averne il potere, e con mancata risposta alla doglianza difensiva.
art. 10 comma 3 cod. proc. pen
E si aggiunge, esaminando il provvedimento del tribunale del riesame, che a seguire il ragionamento per cui la associazione in parte sarebbe da individuarsi in Italia e in parte all'estero, si dovrebbe allora dovuto fare applicazione dell'art. 10 comma 3 cod. proc. pen.
art. 309 comma 9 cod. proc. pen
Con violazione dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Giorgio Angelo nato a Foggia il 04/01/1963; avverso la ordinanza del 09/03/2023 del tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Rolando Sepe che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 marzo 2023, il tribunale di Trento rigettava il riesame proposto nell'interesse di Di Giorgio Angelo avverso l'ordinanza del Gip dei tribunale di Trento del 20.11.2022, applicativa nei confronti di Di Giorgio Angelo della misura personale cautelare dell'obbligo di dimora.

2. Avverso la predetta ordinanza Di Giorgio Angelo ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 3.Con riguardo al primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale del tribunale di Trento. Premesso che sono ascritti al ricorrente solo alcuni reati fine, si precisa che in sede di riesame si era contestata la tesi del Gip per cui la competenza territoriale non poteva collegarsi al luogo del reato associativo non essendo noto per il giudice né il luogo di consumazione del reato né quello di prima manifestazione del sodalizio.

E si aggiunge, esaminando il provvedimento del tribunale del riesame, che a seguire il ragionamento per cui la associazione in parte sarebbe da individuarsi in Italia e in parte all'estero, si dovrebbe allora dovuto fare applicazione dell'art. 10 comma 3 cod. proc. pen. che, quanto ai reati in parte commessi all'estero, rimanda ai criteri di cui agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., per cui, in ultima analisi, avendo il tribunale individuato in Cerignola il luogo italiano in cui si sarebbe manifestata parte della condotta associativa non avrebbe che dovuto indicare come autorità competente il tribunale di Foggia.

3. Riguardo al secondo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di difetto assoluto di motivazione, rappresentando l'avvenuta proposizione, in sede di riesame, della eccezione di nullità della ordinanza genetica per assenza di autonoma motivazione dei gravi indizi di colpevolezza e della specifica posizione del ricorrente. In tema di gravi indizi dei reati sarebbero state formulate considerazioni puramente generiche. Gli elementi indiziari a carico del ricorrente si sarebbero risolti nel provvedimento genetico in sole 18 righe a pagina 13:3. Le doglianze difensive, trascritte in ricorso, sarebbero state trascurate, avendo il tribunale sviluppato una propria valutazione del quadro indiziario prescindendo dal provvedimento genetico, ed eludendo l'eccezione in parola. Con violazione dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. per essersi sostituito il tribunale al Gip senza averne il potere, e con mancata risposta alla doglianza difensiva.

4. Con il terzo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione, in relazione alla dedotta carenza di esigenze cautelari. Si rappresenta come si fosse osservata la inutilità della misura cautelare personale adottata, atteso che il disposto obbligo di dimora in Sant'Agata di Puglia, comune ove si sarebbe estrinsecata l'attività concorsuale dell'indagato, non poteva assicurare neppure in astratto una efficace deterrenza. Il tribunale avrebbe trascurato tale censura inerente pur sempre, in ultima istanza, una misura inidonea rispetto alla sua pretesa finalità. Inoltre, il tribunale, in relazione alla censurata differenziazione di trattamento con altro indagato e con riguardo alla rappresentata intervenuta neutralizzazione del sodalizio criminale per effetto dei sequestri disposti, non avrebbe formulato alcuna considerazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente si osserva che la misura cautelare dell'obbligo di dimora è correlata alle ipotesi di delitti integranti reati - fine e risulta applicata con ordinanza del Gip del 20.11.2022. Si tratta di misura il cui termine massimo di durata è ormai decorso, con relativa revoca. Consegue la sopravvenuta assenza di interesse in capo al ricorrente.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p