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Sentenza — n. 4212/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against tax evasion convictions for falsified transport documents and illegal fuel use.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4212/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Tavcar and Nicodemo inadmissible, upholding their convictions for tax evasion on gas oil. The lower courts established facts regarding falsified transport documents and the illicit use of seized fuel for non-tax purposes, which the appellants contested as garden use or legitimate transit. The court rejected these factual challenges and the interpretation of intercepted communications, affirming that the lower judges correctly applied the law and that the appeals lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the lower court's factual findings are not manifestly erroneous and the reasoning is logically coherent, as the Court of Cassation lacks power to re-evaluate material facts.

Parole chiave

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tax evasion falsified documents inadmissible appeal factual findings lower court review imposta sui carburanti evasione all'obbligo di contribuzione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995
Nicodemo ha contestato che il materiale trasportato rientrasse in quello previsto dall'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 e ha precisato che via Varco Galvani costituiva un punto d'incontro degli autotrasportatori, in quanto varco di accesso al porto di Livorno.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen
La presenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v.
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli
Le intercettazioni, la cui interpretazione non è sindacabile dal giudice di legittimità, del pari attenendo al fatto (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi di Tavcar Primoz, nato in Slovenia il 04/02/1973, Nicodemo Federico, nato a Santa Severina il 10/05/1958, avverso la sentenza in data 07/03/2023 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi , che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta per l'imputato Nicodemo la memoria difensiva dell'avv. Paolo Mei, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 7 marzo 2023 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 13 ottobre 2021 del Tribunale di Trieste che aveva condannato Primoz Tavcar e Federico Nicodemo alle pene di legge per evasione ,/t'tk7 delle accise sull'olio da gas destinato ad autotrazione, il primo, per due episodi (capo B e capo C), il secondo, solo per un episodio (capo C).

2. Tavcar lamenta con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché la documentazione relativa al trasporto degli oli era regolare e i prodotti erano stati utilizzati non per autotrazione ma per giardinaggio; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'interpretazione delle intercettazioni del 4 giugno 2015; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Nicodemo eccepisce con il primo motivo la violazione di legge in merito all'utilizzabilità delle intercettazioni, con il secondo e con il terzo il vizio di motivazione in merito all'accertamento del fatto e l'indebita svalutazione delle prove a discarico. Nella memoria insiste nell'accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

4. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che i finanzieri, il 16 febbraio 2015, avevano controllato un trasportatore che aveva esibito un CMR che indicava come mittente la ditta Volnik Doo di Primoz Tavcar e come destinatario una ditta inesistente; il 24 febbraio 2015, avevano controllato un altro autista che pure trasportava oli e, accertato che il CMR indicava sempre come mittente la Volnik Doo e come destinatario una persona fisica estranea alla vicenda, avevano avviato un'attività di intercettazione; all'esito, avevano individuato un altro trasporto sospetto, il 4 giugno 2015, sempre dalla Volnik Doo in favore di una ditta inesistente.

Di qui l'accertamento di responsabilità di Tavcar, come committente, sia nell'episodio del 24 febbraio (capo B) sia del 4 giugno, e la responsabilità di Nicodemo, come trasportatore, nell'episodio del 4 giugno. In particolare, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità degli imputati, considerata la natura dell'olio trasportato, la falsificazione dei documenti di trasporto, l'inesistenza di un deposito fiscale destinato a ricevere la merce e ha ulteriormente osservato che la natura non elettiva per la distribuzione in rete del prodotto non escludeva che lo stesso non potesse essere utilizzato per l'autotrazione, trattandosi di olio da gas.

5. Nicodemo ha sollevato un problema preliminare sull'utilizzabilità delle intercettazioni per carenza assoluta dei decreti autorizzativi.La deduzione non si confronta con la sentenza impugnata che ha verificato, all'opposto, che i decreti autorizzativi erano stati adeguatamente motivati e che anche i successivi decreti di proroga erano sufficientemente motivati. L'eccezione non tiene conto neanche del formante giurisprudenziale. E' consolidato l'orientamento di legittimità, secondo cui, da un lato, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, Tipa, Rv. 270758 - 01) e, dall'altro, che la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, Bertoldi, Rv. 279564 - 01).

Il primo motivo agitato da Tavcar e il secondo e il terzo motivo di Nicodemo sono fattuali e rivalutativi. Esorbita, tuttavia, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame.

La presenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01). Nello specifico, i Giudici di merito hanno ricostruito in modo analitico tutta la vicenda, analizzato i documenti di trasporto falsi, verificato l'incongruenza dei destinatari. Le intercettazioni, la cui interpretazione non è sindacabile dal giudice di legittimità, del pari attenendo al fatto (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01), a differenza di quanto prospettato da lavcar con il secondo motivo, hanno restituito il dato certo della precisa consapevolezza di entrambi gli imputati di partecipare a trasporti illeciti di oli con evasione delle accise.

Nicodemo ha contestato che il materiale trasportato rientrasse in quello previsto dall'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 e ha precisato che via Varco Galvani costituiva un punto d'incontro degli autotrasportatori, in quanto varco di accesso al porto di Livorno. Ancora una volta si tratta di censure fattuali che hanno trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata. Quanto alla natura del materiale sequestrato è certo che i Vigili del fuoco di Trieste l'hanno utilizzato come carburante per i mezzi di soccorso. Quanto all'indirizzo di Livorno, è certo che vi era un bar e non un deposito fiscale, come è certo che il destinatario del trasporto era inesistente.

Infine, Tavcar con il terzo motivo ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma anche in questo caso la Corte territoriale ha reso una motivazione ineccepibile sulla base della pluralità degli episodi criminosi, dell'entità del prodotto sottratto alle accise, dell'intensità del dolo, della condotta successiva, caratterizzata dall'assoluta mancanza di resipiscenza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle