Sentenza — n. 4194/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Larino con sentenza del 16 giugno 2022 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Alberto Di Stefano per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione (art. 2, d. Igs. 74 del 2000 - capo A, commesso 23 dicembre 2011 -, art.5, d. Igs. 74 del 2000 - capo B, anno di imposta 2009 -, art. 8 d. Igs. 74 del 200 - capo C, commesso ilo 23 dicembre2012 -; art. 8 d. Igs. 74 del 2000, commesso il 31 dicembre 2011 capo D; art. 10 d. Igs. 74 del 2000, capo E, commesso fino al 21 dicembre 2012).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 2 cod. pen; Sentenza — n. 4194/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
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la seguente SENTENZA su; riccrso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: DI STEFANO ALBERTO nato a RHO il 25/08/1968 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di LARINOvisti gil atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che na concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Larino con sentenza del 16 giugno 2022 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Alberto Di Stefano per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione (art. 2, d. Igs. 74 del 2000 - capo A, commesso 23 dicembre 2011 -, art.5, d. Igs. 74 del 2000 - capo B, anno di imposta 2009 -, art. 8 d. Igs. 74 del 200 - capo C, commesso ilo 23 dicembre2012 -; art. 8 d. Igs. 74 del 2000, commesso il 31 dicembre 2011 capo D; art. 10 d. Igs. 74 del 2000, capo E, commesso fino al 21 dicembre 2012).
2. Ricorre in cassazione la Procura Generale presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen. e 17, comma 1 bis, d. Igs. 74 del 2000). Il Tribunale ha ritenuto estinti i reati per prescrizione senza considerare l'aumento dei termini di prescrizione intervenuto con il d. I. n. 138 del 13 agosto 2011, che ha disposto l'introduzione del comma 1 bis all'art. 17 d. Igs. 74 del 2000. Per tale norma i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli art. da 2 a 10 del d. Igs. 74 del 2000 sono elevati di un terzo, quindi il termine massimo di prescrizione risulta di anni 10. Ad oggi, pertanto, non risulta decorso il termine massimo di prescrizione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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3. Il ricorso risulta inammissibile per mancanza di interesse in quanto tutti i reati contestati dell'imputazione risultanofDr-iescritti, anche con l'applicazione dell'art. 17, comma 1 bis d. Igs. 74 del 2000, che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione. L'art. 17, comma 1, bis è entrato in vigore il 17 settembre 2011 (G.U. del 16 settembre 2011); Per determinare il tempo di prescrizione devono valutarsi anche le pene (successivamente aumentate) dei reati al momento della loro commissione (art. 2 cod. pen.); pene non superiori a sei anni. Infatti, per l'art. 8 d. Igs. 74 del 2000 la pena era da sei mesi a sei anni, in seguito da quattro ad otto anni. Considerato questo, e valutate anche le sospensioni dei termini di prescrizione, alla data odierna tutti i reati risultano prescritti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile