Cassation annuls preventive seizure order due to lack of specific 'periculum in mora' reasoning required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance order rejecting a request for review of a preventive seizure aimed at confiscation. The defendant argued the lower court failed to provide explicit reasoning regarding the 'periculum in mora' (risk of delay), a requirement established by Supreme Court precedent. The Court held that the second-instance judge incorrectly integrated a non-existent motivation rather than supplementing a partial one, as the original order lacked any critical assessment of why immediate confiscation was necessary before the trial concluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.: The preventive seizure order aimed at confiscation must contain concise motivation regarding 'periculum in mora' based on objective or subjective elements showing the risk of asset dissipation, and such motivation cannot be merely implicit or integrated by a subsequent judge if the original order is devoid of critical evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso di Varvarotto Rocco Antonio, nato a Palermo il 20/01/1977, in qualità di legale rappresentante p.t. della Warm Impianti S.r.l., avverso l'ordinanza in data 29/06/2023 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta per l'indagato, la memoria dell'avv. Giuseppe Raimondi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 29 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Rocco Antonio Varvarotto, in qualità di legale rappresentante della Warm Impianti S.r.l., avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito di un più complesso procedimento di frodi fiscali.
2. L'indagato ha articolato due motivi di ricorso per cassazione, il primo in relazione al fumus commissi delicti e il secondo all'assenza di motivazione sul periculum in mora. Nella memoria ha insistito nella richiesta di annullamento senza rinvio e ha richiamato i precedenti di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E' fondato il secondo motivo di ricorso, ciò che solleva dall'esame del primo. Le Sezioni Unite Ellade (sentenza n. 36959 del 24/06/2021) hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili, "ex lege" obbligatoria.
E' stato ulteriormente precisato che il "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769 - 01). E' tuttavia sempre escluso qualsiasi automatismo decisorio (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694-01).
Il principio di diritto delle Sezioni Unite Ellade è stato pacificamente ritenuto applicabile anche alla confisca "tributaria" (tra le più recenti, Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 - 01). Nello specifico, il GIP non ha reso alcuna motivazione sul peri culum in mora, mentre il Tribunale del riesame ha ritenuto la motivazione implicita e l'ha integrata, richiamando le sentenze di questa Corte n. 31380 del 2022, n. 39846 del 2022, n. 44641 del 2022. Sennonché, nella prima, la Sezione Sesta ha validato l'integrazione perché il Tribunale del riesame aveva ritenuto la motivazione del GIP insufficiente e non mancante; nella seconda, questa Sezione ha evidenziato che il provvedimento del GIP era stato pronunciato in data anteriore alle Sezioni Unite Ellade; nella terza, la Sezione Seconda ha parlato solo di motivazione implicita, senza ulteriori approfondimenti in fatto sul rapporto tra i due provvedimenti cautelari.
I citati precedenti non sono perciò conferenti.Ritiene, dunque, il Collegio che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente integrato una motivazione inesistente e non implicita. Le Sezioni Unite Ellade richiedono infatti che la motivazione del sequestro si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, ragioni del tutto assenti nell'ordinanza cautelare, essendosi limitato il giudice a illustrare i motivi per i quali, trattandosi di confisca di denaro, ben ne era possibile la confisca diretta.
Il GIP nulla ha argomentato invece con riferimento alle ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con conseguente assenza motivazionale assoluta non integrabile da parte del giudice del riesame. Il potere-dovere d'integrare la motivazione dell'ordinanza cautelare, personale o reale, sussiste, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., quando vi sia una motivazione anche in forma stringata ed espressa "per relationem'', in adesione alla richiesta cautelare, non quando la motivazione sia del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, perché, in tal caso mancherebbe la materia da sottoporre al contraddittorio delle parti (tra le più recenti, Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 — 01).
Alla stregua delle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata e il provvedimento genetico vanno annullati senza rinvio, con conseguente restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro, mandando al Procuratore generale in sede per quanto di competenza a norma dell'art. 626, cod. proc. pen. P.Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.