Italian court dismisses appeal due to withdrawal before trial, citing lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request before the trial hearing. The appellant had previously argued for a special power of attorney but later withdrew the appeal due to the partial release of seized funds. The court ruled that this withdrawal, justified by a lack of interest not attributable to the appellant, precluded any condemnation for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; The withdrawal of an appeal before the trial hearing, justified by the subsequent loss of interest, renders the appeal inadmissible without imposing costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso di Santantonio Mariagrazia, nata a Bari il 15/05/1975, in qualità di legale rappresentante della Sorgente S.r.l., avverso l'ordinanza in data 26/06/2023 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da Mariagrazia Santantonio, nella qualità di legale rappresentante della Sorgente S.r.l., avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito di un più complesso procedimento di frodi fiscali, per mancanza di procura speciale.
2. L'indagata ha argomentato l'esistenza della procura speciale a partire da una serie di atti processuali, ma, prima dell'udienza di discussione, ha inviato un'istanza di rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che ha ricevuto il dissequestro parziale delle somme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alla ricorrente, la ricorrente non va condannata né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujía, Rv. 282549-01). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 5 dicembre 2023 Il Consigliere