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Sentenza — n. 3735/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals by non-owners and unrelated parties for lack of standing and admissible grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3735/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, ruling that the appellants lacked standing as they were not the sole owners of the seized properties. The court found that the appellants, being defendants in a separate proceeding, did not have a concrete interest in the outcome of the preventive seizure regarding the specific buildings. Consequently, the appeals were rejected for failing to meet the strict requirements of legal standing and admissible grounds under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 322, 325, 616 c.p.p.; The Court of Cassation holds that an accused or defendant may only file a complaint against a preventive seizure if they hold a concrete and actual interest in its release, which is absent for non-owners or parties without a direct stake in the specific property.

Parole chiave

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preventive seizure legal standing concrete interest Code of Criminal Procedure inadmissible appeal property ownership seizure of assets sequestro cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 322 c.p.p.
Come anche di recente ribadito da questa Sezione, l'indagato (ma ciò varrebbe anche per l'imputato), non titolare del bene oggetto dì sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
Art. 325 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001
art. 322 cod. proc. pen
Come anche di recente ribadito da questa Sezione, l'indagato (ma ciò varrebbe anche per l'imputato), non titolare del bene oggetto dì sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
art. 325 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese dei procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca
Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi di Mannironi Roberto, nato a Bracciano il 25/10/1963, Di Domenico Guerino, nato a Roma il 26/09/1966, Medici Carlo, nato a Bracciano il 09/07/1967, avverso l'ordinanza in data 06/07/2023 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, uditi per gli indagati gli avv. Federico Scognamiglio e Luca Milani, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 27 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ha ripristinato il sequestro preventivo degli immobili, indicati come fabbricato A e come fabbricato B, e del relativo cantiere, siti in Bracciano, in relazione al reato di abuso edilizio di cui all'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001.

2. I ricorrenti formulano quattro motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deducono la violazione di legge perché nell'appello cautelare il Pubblico ministero aveva fatto riferimento, ai fini del perículum in mora, a un reato del capo C), che non era stato contestato nel decreto di citazione a giudizio. Con il secondo lamentano l'inosservanza dei principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità della misura ed eccepiscono l'apparenza della motivazione. Con il terzo denunciano la violazione di legge perché le contestazioni formulate da! Pubblico ministero erano identiche a quelle di altro procedimento penale definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Con il quarto eccepiscono l'apparenza di motivazione della ordinanza. Nella memoria replicano alla requisitoria del Procuratore generale e deducono di essere legittimati nonché di avere interesse a ricorrere, perché legali rappresentanti delle società, committente ed esecutrici, e perché imputati in proprio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, i ricorrenti hanno agito in proprio e non nella qualità di legali rappresentanti delle rispettive società, nonostante abbiano impugnato un sequestro di beni di proprietà della Prato Giardino Costruzioni S.r.l., unico soggetto dunque legittimato e interessato a impugnare. Per Mannironi si pone dunque un problema di legittimazione, per Medici e Di Domenico anche un problema di interesse ad agire, non potendo rientrare nella disponibilità dei beni in assenza del relativo titolo.

Come anche di recente ribadito da questa Sezione, l'indagato (ma ciò varrebbe anche per l'imputato), non titolare del bene oggetto dì sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedímentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01) Peraltro, va ulteriormente osservato che il primo e il quarto motivo censurano, a ben vedere, l'appello cautelare, con considerazioni fattuali che esulano dalla cognizione del giudice di legittimità, mentre il secondo e il terzo motivo censurano l'ordinanza sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge, in spregio dell'art. 325 cod. proc. pen.

I ricorrenti, poi, hanno, a più riprese, lamentano l'assenza di motivazione del periculum in mora, quando il Tribunale del riesame ha giustificato il sequestro preventivo, di tipo impeditivo, con la necessità di evitare la prosecuzione dei lavori edili su manufatti abusivamente realizzati, e ciò a prescindere dall'eventuale prescrizione dei reati relativi all'edificazione iniziale, soluzione questa in linea con la giurisprudenza, secondo cui i nuovi interventi edilizi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (tra le più recenti, Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese dei procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm