Sentenza — n. 3045/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 21 settembre 2023, il Gip del Tribunale di Torino ha applicato all'imputato la pena da questa richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3045/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marcias Dino, nato a Cantù il 11/04/1987 avverso la sentenza del 21/09/2023 del Gip del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 settembre 2023, il Gip del Tribunale di Torino ha applicato all'imputato la pena da questa richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
3. Con atto depositato del 10 novembre 2023, l'imputato personalmente ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 500,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così de