Cassation appeal dismissed for withdrawal; no costs due as interest existed at filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the withdrawal of the appeal by the defense counsel. Although the appeal was filed against a coercive measure, the client subsequently withdrew the case because the measure had been revoked. The court ruled that since the interest to appeal existed at the time of filing, the withdrawal precludes any cost liability or monetary sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, lett. d) cod. proc. pen.; Withdrawal of a cassation appeal does not incur costs if the interest to appeal existed at the time of filing, as no party is considered to have lost the case.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LENTI FRANCESCO nato a SAN LUCIDO il 25/03/1965 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen., preso atto della rinuncia al ricorso, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato BRUNO GIUSEPPE conferma rinuncia all'impugnazione già agli atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Francesco Lenti ha proposto ricorso per cassazione il difensore avverso l'ordinanza del 6 giugno 2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha confermato la misura coercitiva del divieto di dimora nel Comune di San Lucido e di Paola inflitta con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 6 aprile 2023, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 2) ex art. 378, comma 2, 416- bis.1 cod. pen., commesso in San Lucido fino al 29 Marzo 2019. Il ricorrente ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione indicando che la misura cautelare è stata revocata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., per la rinuncia all'impugnazione. Il ricorrente non va, però, condannato al pagamento delle spese della presente procedura, sussistendo l'interesse ad impugnare al momento della presentazione dell'impugnazione ed avendo rinunciato la parte alla impugnazione per una sopravvenuta carenza di interesse. Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401 che richiama Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 20616801).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così