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Sentenza — n. 3042/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Urso Pasqualino, filed it personally without a qualified lawyer. The court applied Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which prohibits personal appeals by the accused. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal filed personally by the accused is inadmissible as the law requires representation by a qualified lawyer.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility qualified lawyer requirement criminal procedure code court costs allocation Cassa delle ammende fine traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Trova infatti applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Urso Pasqualino, nato a Siracusa il 11/09/1972 avverso l'ordinanza del 28/07/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza emessa in data 23 giugno 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza la formulazione di motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Trova infatti applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00, considerata la causa di inammissibilità, tale da giustificare la procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.