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Sentenza — n. 3039/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls inadmissibility ruling for the principal defendant but rejects appeal by the company representative lacking special power of attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3039/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision declaring inadmissible the appeal filed by Cristiano Renaioli in his personal capacity, ordering the case to be remitted to the trial court. The company, represented by Renaioli, argued that a special power of attorney was unnecessary for appeals regarding funds belonging to the physical person. The court rejected this, ruling that the document explicitly named the defendant as an investigator, not as the company's legal representative, thus failing to meet the strict requirements for a third-party appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100, 322, 324 c.p.p.; The appeal by a legal representative of a third party before the Court of Cassation is inadmissible without a special power of attorney, as the general mandate does not suffice to represent the third party's distinct interests.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney legal representative third party appeal inadmissibility seizure preventive criminal procedure code remittitur istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.p.
Art. 322 c.p.p.
Art. 324 c.p.p.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di RENAIOLI CRI- STIANO in proprio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, cod.
Art. 182, comma 2 c.p.c.
pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la di- sposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod.
art. 100 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 45852/2002
Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017
civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (tra le tante: Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RENAIOLI CRISTIANO CRISTIANO RENAIOLI S.R.L. avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di Renaioli Cristiano, in proprio e quale legale rappresentante della Cristiano Renaioli SRLS avverso il de- creto di sequestro preventivo disposto in data 14 aprile 2023 dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ai fini di confisca diretta nei confronti della società e, per equivalente, del predetto legale rappresentante, fino a concorrenza dell'importo di euro 73.446,00 in relazione al capo 208 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni), aggravato a norma dell'art. 13-bis, D.Igs. n. 74 del 2000, commesso secondo le modalità esecutive e spazio - tem- porali meglio descritte nel capo di imputazione.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima società, propone ricorso per cassazione anche tramite il difensore, munito di procura speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 96, 100, 122, 322 e 324, cod. proc. pen. In sintesi - premesso che nel procedimento in esame, oltre a somme rife- ribili direttamente alla società, quale terza estranea al reato, per un ammontare di euro 24.276,59, risultano essere state sottoposté a vincolo, sotto forma di se- questro per equivalente, anche ulteriori somme, precisamente la somma di euro 14.710,06, la somma di euro 9.447,83 e la somma di euro 25.011,52, riferibili alla persona fisica di Renaioli Cristiano - si duole il ricorrente, in proprio, per aver il tribunale del riesame dichiarato inammissibile l'istanza di riesame per difetto di legittimazione in capo ai difensori per assenza di valida procura speciale, atteso che, quantomeno con riferimento alle somme sequestrate all'indagato personal- mente, l'istanza di riesame non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile, non essendo necessaria alcuna procura speciale ma il semplice mandato difensivo, trattandosi di somme riferibili all'indagato persona fisica e non quale legale rap- presentate della società omonima.

In ogni caso, osserva la difesa, la declaratoria di inammissibilità sarebbe erronea, atteso che, dalla semplice lettura della procura speciale, era agevole evincere come il Renaioli aveva rilasciato ai propri difensori procura speciale in quanto indagato "come in atti", dunque intendendosi riferire alla qualità di legale rappresentante della società, come agevolmente evincibile dalla stessa lettura del capo di imputazione. Anche da un punto di vista logico - giuridico, del resto, non avrebbe avuto senso per il Renaioli conferire una procura speciale ai propri difensori se non in qualità di legale rappresentante della società, atteso che, per impugnare l'ordinanza in proprio, il ricorrente non avrebbe avuto necessità di conferire procura speciale, essendo sufficiente il mero mandato difen- sivo.

Né, infine, è necessario, per la giurisprudenza, che siano rispettate forme particolari, non ravvisandosi la necessità di formule sacramentali, richiamando a tal proposito giurisprudenza di questa Corte.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 23 ottobre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, ritiene il PG la doglianza manifestamente infondata: ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'im- pugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva (cita Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, Berna).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche e integrazioni, è parzialmente fondato.

2. Ed invero, coglie nel segno la censura del ricorrente laddove si duole per la mancata valutazione, nel merito, dell'istanza di riesame con riferimento, in par- ticolare, alla somma di euro 14.710,06, alla somma di 9.447,83 ed alla somma di 25.011,52, riferibili alla persona fisica di Renaioli Cristiano, atteso che, per le stesse, non era necessario, per il ricorrente — indagato, il conferimento di alcuna procura speciale, essendo i propri difensori legittimati alla presentazione dell'istanza di riesame al fine di ottenere il dissequestro e la restituzione della stessa in quanto riferibili al soggetto indagato e non alla società, quale terza estra- nea al reato.

Pacifico infatti è nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini della pro- posizione dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., non è richiesto che il difensore dell'indagato (o imputato) sia munito di procura speciale, essendo egli titolare di un autonomo diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito (tra le tante: Sez. 6, n. 2698 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242584 — 01).• 3. Il ricorso è invece privo di pregio nella parte in cui censura l'ordinanza impugnata per aver dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai difensori in virtù di una procura speciale ritenuta non idonea a conferire agli stessi il potere di impugnare il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, limitatamente alla somma di euro 24.276,59, riferibile direttamente alla società quale terza estranea al reato.

Ed infatti, è la stessa lettura della procura speciale conferita che rende evi- dente l'idoneità dell'atto che, a prescindere da formule sacramentali, deve tuttavia consentire di verificare che dallo stesso emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese neces- sarie alla tutela delle "proprie" ragioni in quella specifica procedura (mutuando tale espressione proprio dalla decisione richiamata nel ricorso: Cass., n. 45852/2002, non massimata). Nella specie, diversamente, come correttamente evidenziato dai giudici del riesame, agli atti vi è una procura speciale rilasciata dal Renaioli "in proprio quale indagato", che lasciava intendere chiaramente come la veste nella quale detto atto era stato rilasciato fosse quello di indagato nel procedimento penale e non quale legale rappresentante della omonima società, non rilevando la circostanza, sug- gestivamente evocata dalla difesa della ricorrente, secondo cui, da un punto di vista logico — sistematico, il rilascio di una procura speciale ai difensori quale in- dagato non sarebbe stata necessaria, atteso che ciò che rileverebbe, nel caso in esame, è proprio la circostanza che il Renaioli sia indagato nel presente procedi- mento e che, in tale veste, aveva conferito mandato ai difensori, munendoli anche della procura speciale, che, pur se non necessaria per la presentazione dell'istanza di riesame, ben è da considerarsi necessaria per il compimento di quegli ulteriori atti indicati nella nomina datata 20.04.2023 (in particolare come si legge, quello di "richiedere riti alternativi").

Trova, pertanto, applicazione la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provve- dimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di seque- stro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la di- sposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (tra le tante: Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505 —01).

4. L'impugnata ordinata dev'essere, conclusivamente, annullata senza rin- vio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno perché si pronunci sull'istanza di riesame proposta, in proprio, dal ricorrente. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente società al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di RENAIOLI CRI- STIANO in proprio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da RENAIOLI CRISTIANO quale legale rappresentante della omonima SRL, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas