Sentenza — n. 3033/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 24/05/2023, il Tribunale di Milano - adito con richiesta di riesame ex art 322 cod. proc. pen. da VEDETTA 2 MONDIALPOL s.p.a. - ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato (per quanto qui rileva) alla confisca del profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta contestati a MURA Fabio al capo 2 (in qualità di amministratore della MONDIALPOL SERVICE s.p.a., società incorporata dalla odierna ricorrente) e al capo 3 (in qualità di amministratore della odierna ricorrente) della provvisoria incolpazione. Sequestro integralmente eseguito sulle somme giacenti sul conto corrente della società.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 322 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3033/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. da VEDETTA 2 MONDIALPOL s.p.a. - ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato (per quanto qui rileva) alla confisca del profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta contestati a MURA Fabio al capo 2 (in qualità di amministratore della MONDIALPOL SERVICE s.p.a., società incorporata dalla odierna ricorrente) e al capo 3 (in qualità di amministratore della odierna ricorrente) della provvisoria incolpazione. Sequestro integralmente eseguito sulle somme giacenti sul conto corrente della società.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VEDETTA 2 MONDIALPOL s.p.a. avverso l'ordinanza emessa il 24/05/2023 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 24/05/2023, il Tribunale di Milano - adito con richiesta di riesame ex art 322 cod. proc. pen. da VEDETTA 2 MONDIALPOL s.p.a. - ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato (per quanto qui rileva) alla confisca del profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta contestati a MURA Fabio al capo 2 (in qualità di amministratore della MONDIALPOL SERVICE s.p.a., società incorporata dalla odierna ricorrente) e al capo 3 (in qualità di amministratore della odierna ricorrente) della provvisoria incolpazione. Sequestro integralmente eseguito sulle somme giacenti sul conto corrente della società.
• 2. Ricorre per cassazione VEDETTA 2 MONDIALPOL, a mezzo del proprio difensore, premettendo di non aver inteso porre in discussione, con la richiesta di riesanne, il fumus dei reati contestati al MURA (se non per la generalizzata presunzione di fraudolenza del modus operandi accertato), aspetto peraltro lungamente esaminato dal Tribunale di Torino. La ricorrente aveva in realtà avuto riguardo a due diversi profili, con argomentazioni disattese dal Tribunale e qui censurate, relativi alla liceità del titolo per cui le somme sequestrate erano pervenute alla ricorrente (in epoca tra l'altro successiva al tempus commissi delicti), e alla configurabilità del periculum in mora.
3. In data 31/10/2023, il difensore e procuratore speciale della VEDETTA 2 ha comunicato la rinuncia al ricorso. Tale sopravvenienza impone una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si ritiene equo quantificare in Euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'8 novembre 2023 Il Consiglie