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Sentenza — n. 3029/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3029/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza del 23 aprile 2014 il Tribunale di Tivoli ha condannato Igor Telesca alle pena di euro 3.000 di ammenda per i reati ex artt. 136 (capo a) e 18, comma 1, lett. g), (capo b) I. n. 81 del 2008 poiché nella sua qualità di legale rappresentante, come indicato nella motivazione della sentenza, della ditta Electric 2002 ometteva di redigere idoneo PIMUS (piano di sicurezza aziendale) ed ometteva di sottoporre a visita medica i lavoratori dipendenti (in Guidonia Montecelio il 20 ottobre 2009).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3029/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione della sentenza in quanto l'imputato sarebbe stato erroneamente indicato come legale rappresentante della società; tale qualifica sarebbe stata, invece, rivestita dalla madre Natalina Prini. Il ricorrente, al contrario, avrebbe avuto solo la qualifica di impiegato; solo nel periodo dal 15 gennaio 2003 al 8 febbraio 2006 sarebbe stato il procuratore generale della società. Mancherebbe, pertanto, la qualifica soggettiva per poter essere oggetto delle prescrizioni del T.U. n.81 del 2008.

Parole chiave

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violazione delle norme sicurezza minaccia alla sicurezza pubblica violazione negligente dei doveri pericolo di tortura responsabilità disciplinare responsabilità personale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELESCA IGOR nato a ROMA il 04/12/1972 avverso la sentenza del 23/04/2014 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTI NI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del ricorso. udito il difensore Il difensore presente avvocato DE CAROLI chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 23 aprile 2014 il Tribunale di Tivoli ha condannato Igor Telesca alle pena di euro 3.000 di ammenda per i reati ex artt. 136 (capo a) e 18, comma 1, lett. g), (capo b) I. n. 81 del 2008 poiché nella sua qualità di legale rappresentante, come indicato nella motivazione della sentenza, della ditta Electric 2002 ometteva di redigere idoneo PIMUS (piano di sicurezza aziendale) ed ometteva di sottoporre a visita medica i lavoratori dipendenti (in Guidonia Montecelio il 20 ottobre 2009).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione della sentenza in quanto l'imputato sarebbe stato erroneamente indicato come legale rappresentante della società; tale qualifica sarebbe stata, invece, rivestita dalla madre Natalina Prini. Il ricorrente, al contrario, avrebbe avuto solo la qualifica di impiegato; solo nel periodo dal 15 gennaio 2003 al 8 febbraio 2006 sarebbe stato il procuratore generale della società. Mancherebbe, pertanto, la qualifica soggettiva per poter essere oggetto delle prescrizioni del T.U. n.81 del 2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo, per come formulato, non è inammissibile, contenendo l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che lo sorreggono; in particolare, come correttamente evidenziato, la condanna è intervenuta, secondo la motivazione della sentenza, quale legale rappresentante della società, mentre l'imputazione ascriveva all'imputato la qualità di procuratore speciale della Electric 2002 S.r.l. 1.2. Le contravvenzioni per cui è intervenuta la condanna, commesse il 20 ottobre 2009, si sono estinte il 20 ottobre 2014 per prescrizione, per il decorso del termine massimo di 5 anni.

La sentenza di condanna è stata emessa dal Tribunale di Tivoli in data 23 aprile 2014 nei confronti dell'imputato contumace; l'estratto contumaciale è stato notificato all'imputato il 16 gennaio 2015; il ricorso è stato tempestivamente depositato il successivo 29 gennaio 2015. Il fascicolo processuale è stato, però, trasmesso alla Corte di cassazione solo il 22 settembre 2023.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché estinti i reati per prescrizione, non emergendo, dagli atti del giudizio in modo assolutamente non contestabile, come richiesto da Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01, circostanze idonee per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. L'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove sulla qualifica soggettiva del ricorrente, non potendo essere esaminata in sede di legittimità la documentazione prodotta con il ricorso. Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per