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Sentenza — n. 2791/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new merit arguments and lack of specific factual contestation at trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Li Causi inadmissible, ordering him to pay court costs. The defense raised new arguments regarding the duration of participation in an association and the existence of a 'silent period' for bail, which were not specifically contested before the trial court. The court ruled that these substantive issues violate procedural preclusion rules, as the lower judge was never formally asked to address them, preventing the appellate court from reviewing the facts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Arguments concerning the merits of the case, such as the duration of criminal conduct or the existence of a silent period, are inadmissible in cassation if not specifically raised and contested before the trial court, as they fall outside the scope of the appellate review.

Parole chiave

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procedural preclusion cassation appeal specific factual contestation silent period association for crime cautionary measures court costs traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di Antonino Li Causi deducendo con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di Antonino Li Causi deducendo con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ex art. 616 cod.
art. 273 cod. proc. pen
i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli art. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R.
art. 606 cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di Antonino Li Causi deducendo con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, Palmas
Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa
Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI CAUSI ANTONINO nato a PALERMO il 19/03/1968 avverso l'ordinanza del 26/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. Antonio Turrisi il difensore conclude per l'accoglimento del ricorso Depositata in Cancelleíia Oggi, 23 GEN. 2624 I

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 26 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 3 maggio 2023 di applicazione a Antonino Li Causi della misura cautelare della custodia in carcere limitatamente al reato di cui al capo 10) ed ha confermato nel resto l'ordinanza genetica ritenendo sussistente la gravità indiziaria dei delitti di cui ai capi 11, ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e 13 ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di Antonino Li Causi deducendo con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli art. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo ex art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe manifestamente illogica e lacunosa ed in violazione di legge perché il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto l'indagato stabilmente inserito nel sodalizio; però, se l'attività illecita dell'associazione per delinquere è iniziata nel 2019, le attività investigative sull'indagato sono successive al 5 agosto 2020.

Il ricorrente non avrebbe partecipato ad alcun reato fine se non quello commesso il 5 agosto 2020 sicché la sua condotta sarebbe episodica. La durata della condotta di partecipazione, indicata dai Tribunale del riesame in relazione ai capi 10 e 11, è contestata con riferimento alla conversazione trascritta a pag. 16 (n.1205 del 13 gennaio 2020) ed all'unico reato commesso; l'identificazione del ricorrente in relazione alla conversazione n. 2225 del 19 luglio 2020. Il ricorrente non avrebbe assunto il ruolo di finanziatore poiché non risponderebbe dei reati fine contestati agli altri associati e l'associazione per delinquere non avrebbe avuto finanziatori nel periodo precedente.

La ricostruzione dell'episodio del 5 agosto 2020 è contestata richiamando la conversazione del 5 agosto 2020 n.2583 e la relazione di servizio degli agenti in apposta mento. 2.2. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame non avrebbe indicato fatti idoneí a neutralizzare il cd. tempo silente; né il pericolo di reiterazione dei reati può essere desunto esclusivamente dalla gravità e/o dal titolo del reato per cui si procede.

3. Il difensore ha depositato motivi aggiunti, in cui, in realtà, si replica alle argomentazioni del Procuratore Generale e sì presentano anche le conclusioni scritte. Si rileva che con la propria richiesta di riesame la difesa non ha presentato motivi scritti ma li ha dedotti oralmente in sede di discussione orale. Si richiamano le questioni già proposte sulla durata della condotta, sulla motivazione irragionevole ed illogica sullo stabile inserimento nel contesto associativo criminale sulla base della gravità indiziaria per il solo reato fine contestato al capo 11) ed in contraddizione con l'esclusione della gravità indiziaria per il reato contestato al capo 10) della rubrica ed il ruolo di finanziatore. Il difensore ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come indicato anche dal difensore nella memoria di replica, il riesame è stato proposto senza motivi scritti contestando genericamente l'insussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; all'udienza del 26 maggio 2023, in sede di discussione, il difensore ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza genetica per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza o, in subordine, l'applicazione di una misura meno afflittiva, previa esclusione della recidiva reiterata e del ruolo di finanziatore contestato. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr.

Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03), in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.

Secondo Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito. La proposizione delle specifiche questioni è poi collegata alla preclusione processuale derivante dalla formazione del cd. giudicato cautelare che copre solo quelle dedotte e non quelle deducibili (cfr.

Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198211-01, in motivazione). 1.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che la contestazione sulla sussistenza della gravità indiziaria è stata genericamente dedotta in sede di riesame; in sostanza, la questione relativa alla durata della condotta di partecipazione, su cui si incentra la prima parte del ricorso, in sé ed in relazione a quella della associazione per delinquere, sul ruolo avuto dal ricorrente nella vicenda di cui al capo 10, sulla condotta commessa il 5 agosto 2020, sono state dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, in violazione degli artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. 1.3.

Il ricorrente, poi, invoca una diversa interpretazione delle conversazioni e dell'annotazione di polizia giudiziaria allegata al ricorso (cfr. pag. 3-6- del ricorso), prospettando una questione di merito, che per altro non risulta dedotta specificamente al Tribunale del riesame, con conseguente inammissibilità per le considerazioni già esposte. 1.4. Non risulta dedotta al Tribunale del riesame la questione relativa al cd. tempo silente; quanto alla concreta sussistenza delle esigenze cautelarì, il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca in quanto non si confronta in alcun modo con gli elementi di fatto, indicati a pag. 20 e 21 dell'ordinanza impugnata, evidenziati dal Tribunale del riesame.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende: non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli