Cassation court dismisses appeal confirming that bankruptcy proceedings do not block preventive seizure for tax crime confiscation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the curator's appeal against a preventive seizure order targeting assets constituting tax crime profits. The curator argued that bankruptcy proceedings should prevent such seizures, but the court noted that the Supreme Court's Section of Unities had recently ruled this objection invalid. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the curator was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000; The initiation of bankruptcy proceedings does not preclude the adoption or continuation of preventive seizure measures aimed at confiscation for tax crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Fallimento A.F.R. LOCOMOTORI s.r.I., in persona del curatore MAROBBIO Mauro, nato a Napoli il 20/05/1970 avverso l'ordinanza emessa il 08/03/2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 08/03/2023, il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 23/11/2022 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto - per quanto qui rileva - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della A.F.R. LOCOMOTORI s.r.l. costituenti il profitto del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto al capo 98) della rubrica.
2. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il MAROBBIO, nella qualità di curatore del fallimento della predetta società, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza ovvero, in subordine, per il rinvio della causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione relativa alla possibilità di sequestrare a fine di confisca beni attratti alla massa del fallimento dichiarato prima dell'adozione del provvedimento di sequestro. Su concorde richiesta delle parti, veniva disposto un rinvio in attesa della predetta decisione.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa per l'odierna udienza, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che la questione era stata risolta, dalle Sezioni Unite, in senso contrario a quello auspicato dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come ha ricordato anche il P.G. nella propria requisitoria, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno recentissimamente affermato che «l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari» (Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, Fallimento Lavanderia Giglio s.n.c., Rv. 285144 - 01). La questione risolta dal 5upremo Consesso era l'unica ad essere stata prospettata, con l'odierno ricorso, dal curatore della A.F.R. LOCOMOTORI s.r.I., il quale aveva appunto sostenuto l'inopponibilità, al fallimento, della misura cautelare reale disposta con riferimento alle somme nella disponibilità della fallita, costituenti il profitto del reato di cui al capo 98) della rubrica. Conseguentemente, la decisione delle Sezioni Unite non può che comportare il rigetto dell'odierno ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 tobre 2023 Il Consiglie